Scorporo dell’intero patrimonio: la società scissa diventa holding
- Cobalt
- 16 set
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Il decreto legislativo 88/2025, in vigore dall’8 luglio 2025, oltre a introdurre modifiche e integrazioni alle norme in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (Dlgs 139/2023), ha anche apportato importanti novità alla disciplina della scissione mediante scorporo.
Assegnazione dell’intero patrimonio della scissa
La formulazione previgente dell’articolo 2506.1 del Codice civile aveva indotto a ritenere che la scissione con scorporo potesse configurarsi solo come parziale (si veda ad esempio la massima l.g.1 del comitato dei notai del Triveneto). Con le modifiche introdotte si prevede ora, in modo esplicito, che l’operazione di scissione mediante scorporo possa avvenire sia con l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa, sia di una parte di esso. La relazione illustrativa al Dlgs 88/25 evidenzia infatti che «il testo attuale, nella parte in cui prevede che la scissione mediante scorporo avvenga solo con assegnazione di una “parte di patrimonio”, sembra non voler ricomprendere anche il caso, concretamente possibile, in cui l’operazione di scorporo avvenga con lo scorporo dell’intero patrimonio, cioè della totalità degli elementi attivi e passivi esistenti, a favore di una o più beneficiarie, contro l’assegnazione delle relative azioni o quote. Pertanto, riprendendo anche testualmente l’art. 2506 c.c., è più corretto prevedere l’assegnazione de “l’intero suo patrimonio o parte di esso”». Ovviamente l’assegnazione dell’intero patrimonio non significa che la società scissa scompare, ma implica soltanto che essa diventa una holding pura. Anche su questo punto è molto chiara la relazione illustrativa quando evidenzia che «diversamente dalla scissione totale, lo scorporo de “l’intero patrimonio” non determina l’estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie».
Eliminazione della continuazione dell’attività
Dalla norma di legge viene eliminato, riguardo alla società scissa, il riferimento alla “continuazione dell’attività”. Si tratta, infatti, di un elemento che aveva fatto discutere gli operatori e che era stato comunque ritenuto non rilevante dalla dottrina: ad esempio la massima 209 del 2023 del Consiglio notarile di Milano era arrivata alla conclusione che «la portata dell’inciso “continuando la propria attività” merita di essere ridimensionata ad espressione meramente descrittiva della necessità che la scissa sopravviva allo scorporo, in quanto destinataria delle partecipazioni assegnatele da chi beneficia di un’assegnazione patrimoniale». Pertanto, l’inciso è stato eliminato in quanto ritenuto non necessario per la definizione dell’istituto giuridico, oltre ad essere, a maggior ragione, tecnicamente impreciso e non rilevante tenuto conto che, con il nuovo testo di legge, lo scorporo potrà pacificamente avere a oggetto l’intero patrimonio della scissa.
Le società preesistenti quali beneficiarie
Il testo previgente, facendo riferimento solo a beneficiarie di nuova costituzione, aveva sollevato il dibattito, in dottrina, sulla possibilità di attribuire, tramite la scissione mediante scorporo, elementi patrimoniali anche a società beneficiarie preesistenti. In alcuni orientamenti si era arrivati alla conclusione che questo fosse possibile (si veda la già citata massima 209/2023 dei notai di Milano). Con la modifica apportata al Codice civile non vi sono più dubbi, in quanto la norma ora lo prevede in modo esplicito. La relazione illustrativa al decreto ha ritenuto che, tenuto conto delle caratteristiche dell’istituto giuridico della scissione mediante scorporo, «il cui elemento di specialità consiste nell’assegnazione delle azioni o quote della beneficiaria alla società scissa stessa, non v’è ragione di limitarne l’ammissibilità allo scorporo con costituzione di una o più nuove società». Grazie alla possibilità di attribuire elementi patrimoniali anche a beneficiarie preesistenti, diventa plausibile la necessità di determinare un rapporto di cambio. In linea di principio si possono verificare le seguenti situazioni in cui il rapporto di cambio risulta indispensabile: 1 scissione in società beneficiaria preesistente con soci diversi (per soggetti e/o percentuali di partecipazione) da quelli della scissa; 2 scissione in società di nuova costituzione che riceve contestualmente elementi patrimoniali da società scisse partecipate da composizioni di soci non omogenee. In queste situazioni si pongono, evidentemente, problemi di congruità tra il valore della parte di patrimonio assegnata alla beneficiaria e il valore della partecipazione assegnata alla società scissa.
SCISSIONE SEMPLIFICATA | I requisiti del progetto La possibilità di assegnare il patrimonio a beneficiarie preesistenti ha comportato una modifica legislativa all’articolo 2506-bis del Codice civile. Viene consentita la modalità semplificata del processo di scissione mediante scorporo solo se si tratta di «costituzione di una o più nuove società e il progetto prevede l’assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa». Le due condizioni per la semplificazione Di conseguenza, la semplificazione della disciplina diventa subordinata alla duplice condizione che la scissione mediante scorporo avvenga: mediante costituzione di una o più nuove società e con assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa. L’applicazione delle regole ordinarie Quando una delle due condizioni non risulti avverata, perché almeno una società beneficiaria preesiste all’operazione o in parte le azioni o quote della società beneficiaria sono assegnate a un soggetto diverso, come, ad esempio, nel caso di scissioni collegate, la scissione mediante scorporo dovrà osservare, in linea di principio, le regole generali della normativa sulla scissione. |




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