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Sui terreni resta il 18%, convenienza da valutare

  • Cobalt
  • 6 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min
Terreni

Rivalutazione terreni senza novità nella manovra 2026. L’innalzamento della misura dell’imposta sostitutiva (si veda l’articolo sopra) riguarda solo le partecipazioni. Quindi per i terreni resta ferma la misura del 18%. La rivalutazione riguarda sia i terreni edificabili sia i terreni agricoli, ma per verificare che vi sia effettiva convenienza occorre confrontare il costo della rideterminazione con l’ammontare delle imposte dovute sulla plusvalenza da cessione. L’articolo 67 del Tuir disciplina i redditi diversi e include in questa categoria le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni, sia agricoli che edificabili. La cessione di terreni agricoli genera plusvalenza solo se gli stessi sono posseduti da meno di cinque anni; qualora, invece, siano posseduti da più di cinque anni, anche se dalla cessione dovesse emergere una plusvalenza (data dalla differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo di acquisto), questa non sarebbe assoggettata a tassazione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, i cinque anni decorrono dalla data di acquisto da parte del donante. Invece, non genera plusvalenza, indipendentemente dal periodo di possesso, la cessione di terreni agricoli pervenuti per successione. Nel caso in cui l’imposta sia dovuta, è possibile richiedere (in luogo dell’Irpef progressiva), l’applicazione di una imposta sostitutiva del 20%. La richiesta va fatta direttamente al notaio, il quale calcola l’importo e provvede al versamento dopo aver ricevuto la somma dal venditore; la cessione va poi anche comunicata all’agenzia delle Entrate. Diverso il caso dei terreni edificabili per i quali l’eventuale plusvalenza che deriva dalla cessione va sempre assoggettata a tassazione. La plusvalenza che deriva può essere assoggettata ad Irpef con la tassazione separata e, quindi, ad un carico fiscale che dipende da quello medio del contribuente nel biennio anteriore alla cessione. In casi di redditività modesta, la tassazione potrebbe fermarsi al 23% sulla plusvalenza. Quindi, il 18% sul valore rivalutato potrebbe essere superiore alla tassazione in dichiarazione.

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