Patente a crediti decurtata senza limite in caso di lavoro nero
- Cobalt
- 6 giorni fa
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Il meccanismo calmieratore, che limita il numero massimo di punti decurtabili dalla patente a crediti necessaria per operare nei cantieri, non trova applicazione nelle ipotesi di lavoro nero. Questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella nota 609/2026 del 22 gennaio emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro con riferimento alle decurtazioni effettuate a fronte di occupazione irregolare di lavoratori, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 159/2025. Il nuovo comma 7-bis, introdotto nell’articolo 27 del Dlgs 81/2008 al fine di ostacolare ulteriormente il ricorso al lavoro irregolare, prevede una deroga rispetto alle tempistiche con cui operano le decurtazioni dei crediti per l’occupazione di lavoratori in nero. È stato stabilito che, a seguito del verbale unico di accertamento e notificazione, con cui viene contestato l’impiego di lavoratori irregolari, per procedere al taglio dei punti non è necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Ciò a fronte di contestazioni effettuate sia da parte degli ispettori del lavoro sia dagli altri enti competenti, come Guardia di Finanza, Inps e Inail. Neppure l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori, in ottemperanza alla diffida contenuta nel verbale, eviterà la perdita dei punti. Queste tempistiche si applicano alle irregolarità commesse dal 1° gennaio 2026, mentre per le violazioni avvenute dal 1° ottobre 2024 (inizio dell’operatività della patente a crediti) al 31 dicembre 2025, si continua a effettuare la decurtazione solo dopo il provvedimento definitivo dell’ordinanza ingiunzione. Quanto ai crediti che il datore di lavoro perde se si avvale di personale in nero, a decorrere dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni fanno tutte capo al punto 21 dell’allegato I-bis del Dlgs 81/2008, che stabilisce il taglio di 5 punti per ciascun lavoratore irregolare, indipendentemente dal numero di giornate di impiego. Inoltre, se il lavoratore è un clandestino, un minore in età non lavorativa o un percettore di assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro, viene decurtato un ulteriore punto per tali aggravanti, previste come violazione dell’allegato I-bis al numero 24. Di notevole impatto la precisazione operata dall’Ispettorato circa la non applicazione della disposizione contenuta all’articolo 27, comma 6, ultimo periodo, del Dlgs 81/2008, secondo la quale, se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate allegato I- bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La ragione della inapplicabilità di tale disposizione è da individuarsi nel dato testuale del punto 21, il quale stabilisce espressamente la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare. Tale previsione, introdotta dal Dl 159/2025, risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive. Pertanto, ove sia stato accertato l’impiego di più lavoratori in nero, la decurtazione totale è pari al punteggio previsto al punto 21 moltiplicato per il numero dei lavoratori, applicando eventualmente, rispetto a quelli interessati, anche l’aggravante prevista dal numero 24. Ne consegue, ad esempio, che l’occupazione di 3 lavoratori clandestini in nero comporterà la decurtazione di ben 18 punti (invece di 12, cioè il doppio della violazione più grave), con il rischio di vedere l’ammontare dei crediti scendere sotto la soglia minima di 15 punti necessaria per poter operare nei cantieri. Della decurtazione che viene operata a seguito di verbale unico, il datore di lavoro è informato tramite apposita indicazione inserita nello stesso verbale, con il quale viene comminata la maxisanzione. Nell’ipotesi in cui il verbale unico perdesse di efficacia per effetto di ordinanza di archiviazione, emessa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro, o nel caso di impugnazione, e annullamento da parte dell’autorità giudiziaria, della successiva ordinanza ingiunzione emessa in caso di mancato pagamento delle sanzioni comminate con i verbali, i crediti originariamente decurtati verranno riassegnati.
IL QUADRO NORMATIVO | La regola ordinaria Le decurtazioni dei crediti dalla patente vengono effettuate in presenza di provvedimenti definitivi, ossia di sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione non impugnate divenute definitive. L’estinzione delle irregolarità mediante la procedura della prescrizione obbligatoria, ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta o anche minima non rende definitivo il provvedimento La disposizione speciale A fronte di lavoratori in nero, già in presenza di un verbale unico di accertamento e notificazione dello stesso si procede alla decurtazione dei punti |




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