Reverse charge in edilizia: serve una bussola per gli Ateco 2025
- Cobalt
- 9 dic 2025
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Dal 1° aprile 2025 — con il passaggio dai codici attività Ateco 2007 a quelli 2025, sono molti i dubbi dei contribuenti sull’individuazione dei casi in cui applicare il reverse charge soggettivo e oggettivo — regolato all’articolo 17, comma 6, lettere a) e a-ter), del Dpr 633/1972. Non ci sono chiarimenti delle Entrate e alcune attività non sono più comprese (mentre altre sono state aggiunte) tra i codici Ateco citati dalla prassi amministrativa, ai fini dell’applicazione dell’inversione contabile. Si tratta di dubbi a cui tenterà di rispondere il Principio di interpretazione n. 6 del Modulo 24 Iva del Sole 24 Ore. Mercoledì 3 dicembre in un webinar ancora disponibile online è stata presentata la scheda informativa che dà il via alla consultazione dei lettori, a valle della quale il Comitato scientifico elaborerà il Principio.
Reverse charge oggettivo
Per il reverse charge oggettivo applicabile alle prestazioni «di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici», la circolare 14/E/2015 ha individuato tali prestazioni tra i vari codici Ateco 2007, selezionandone due per la pulizia, otto per l’installazione di impianti, uno per la demolizione e sette per il completamento di edifici. Nel passaggio dai codici Ateco 2007 a quelli 2025, non è facile stilare una lista di quelli soggetti al reverse charge oggettivo, in quanto alcuni nuovi codici Ateco 2025 includono sia codici Ateco 2007 che erano soggetti al reverse charge oggettivo, sia codici che non lo erano. Ad esempio, l’attività di «Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell’aria» – prima con codice Ateco 2007 43.22.01, citato dalla circolare 14/E/2015 – oggi è stata classificata nel codice Ateco 2025 43.22.07, nel quale, però, è stata compresa anche l’attività di «Costruzione o installazione di stufe in muratura», che prima era nel codice Ateco 2007 43.99.09 («Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.»), non citato dalla circolare 14/E tra quelli soggetti al reverse charge.
Reverse charge soggettivo
Il passaggio dai codici Ateco 2007 a quelli 2025 comporta ancora più incertezza per il reverse charge soggettivo ex articolo 17, comma 6, lettera a), del Dpr 633/1972, poiché per individuare le attività che sia l’appaltatore che il subappaltatore devono effettuare per far rientrare le prestazioni in subappalto nell’inversione contabile, la circolare 37/E/2006 ha fatto riferimento a tutte le «attività» elencate nella sezione F («Costruzioni») della tabella Ateco 2007. Tuttavia, vi sono sei codici attività, che erano compresi nella sezione F di Ateco 2007, che oggi sono esclusi dalla sezione F di Ateco 2025. Inoltre, vi sono attività che erano classificate con codici non rientranti nella sezione F di Ateco 2007 (quindi, non interessate dal reverse charge soggettivo), che ora, invece, sono state ri- classificate della tabella Ateco 2025 nella sezione F. Pertanto, se si continuano a considerare le attività della sezione F della tabella Ateco 2007, non si può dire che oggi siano interessati al reverse charge soggettivo tutti i codici delle attività classificate nella sezione F degli Ateco 2025, perché qui vi sono nuovi codici di attività e ne mancano altri. In assenza di chiare indicazioni di prassi, si ritiene che per individuare le attività soggette al reverse charge soggettivo, si debbano considerare quelle comprese nella sezione F («Costruzioni») della Tabella Ateco 2007 e non nella tabella 2025, anche se nel precedente passaggio dalla tabella Ateco 2004 a quella 2007 (effettuato dal 1° gennaio 2008) solo dopo qualche mese l’Agenzia ha chiarito – con la risoluzione 76/E del 4 marzo 2008 – che per individuare le attività «nel settore edile», a cui applicare il reverse charge soggettivo, si doveva far rifermento, dal 1° gennaio 2008, alla sezione F di Atecofin 2007 e non più 2004 (citata nella circolare 37/E/2006). Da allora, ad esempio, non si applica più il reverse charge soggettivo per l’«attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l’edilizia» (fino al 2007 nella sezione F e dal 2008 nella sezione G).




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