Redditi, correzione semplificata per gli errori contabili rilevanti
- Cobalt
- 3 ott
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Correzione di errori contabili, nel modello Redditi 2025 ultima chance per applicare il regime semplificato alle poste «rilevanti». Le società con revisione legale che, nel bilancio 2024, hanno corretto errori che superano le soglie di rilevanza secondo i principi contabili possono, per l’ultima volta, attribuire efficacia fiscale alla correzione senza presentare le dichiarazioni integrative che saranno richieste dal decreto correttivo Ires. Ultima chiamata anche per correggere fiscalmente errori commessi oltre l’esercizio precedente.
Nel modello Redditi
Il vigente regime fiscale della correzione degli errori contabili, disciplinato dall’ articolo 83 del Tuir , consente, alle società in derivazione rafforzata e con bilancio sottoposto a revisione legale, di dare immediata efficacia ai componenti derivanti dalla correzione. L’attuale disciplina non prevede vincoli di sorta né con riferimento alla dimensione dell’errore che viene corretto (rilevante o non rilevante), né al periodo temporale in cui l’errore stesso fu commesso, con la sola precisazione che, per i componenti negativi, la correzione non può riguardare errori di esercizi per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative (cioè i termini di decadenza per la notifica degli accertamenti). Ciò comporta che, nel modello Redditi 2025, si avrà una automatica ricaduta fiscale (deduzione oppure tassazione senza sanzioni o interessi) per le correzioni effettuate nel bilancio 2024 anche se riferite a errori di anni precedenti al 2023 e pure in presenza di poste «rilevanti» corrette in contropartita del patrimonio netto e non nel conto economico. Il documento Oic 29, paragrafo 46 , stabilisce al riguardo che gli errori rilevanti sono quelli che, individualmente o insieme ad altri errori, possono influenzare le decisioni economiche che gli stakeholders assumono in base al bilancio. L’articolo 83 del Tuir, come modificato dal Dl 73/2022, non è però chiaro nel delimitare il perimetro del regime fiscale semplificato e dunque per quali errori contabili esso sia applicabile (si veda l’altro articolo in pagina).
La stretta in arrivo
Lo schema di decreto correttivo, che ha già ricevuto il parere dalla commissione Finanze della Camera e attende di completare gli altri passaggi prima di tornare in consiglio dei ministri, introduce notevoli limitazioni al procedimento di efficacia fiscale della correzione contabile. A partire dagli errori corretti nell’esercizio 2025, il regime semplificato riguarderà esclusivamente quelli «non rilevanti» e inoltre potrà applicarsi solo nell’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso. Il procedimento di correzione automatica resterà escluso se sono state avviate ispezioni o verifiche di cui si è avuta formale conoscenza. Nel modello Redditi 2026 non si potrà dedurre un onere che corregge un errore dell’esercizio 2023 (o precedenti) e neppure le poste che rettificano errori rilevanti (anche se riferiti al 2024) che vengono iscritte in diminuzione del patrimonio netto. Si dovrà, da un lato, rendere indeducibile la sopravvenienza passiva (errori non rilevanti anteriori al 2024) e, dall’altro, non effettuare variazioni in diminuzione per la correzione a patrimonio netto
(errori rilevanti di qualunque annualità). La definizione passerà, come avveniva ante Dl 73/2022, con la presentazione di una dichiarazione. Le nuove regole, soprattutto con riferimento alla condizione di «non rilevanza» (che dipende da elementi fortemente soggettivi), potrebbero generare situazioni di contestazioni e contenziosi tra fisco e contribuenti. Una modifica ad hoc è poi prevista ai fini Irap. La rilevanza immediata della correzione, oltre ad essere subordinata alla «non rilevanza» e al limite temporale indicato per l’Ires, richiede che l’imponibile Irap risulti positivo sia nell’anno dell’errore sia in quello della correzione (anche senza tener conto delle poste oggetto di correzione). A fronte di questi nuovi vincoli, le disposizioni in arrivo fanno finalmente chiarezza sull’ambito oggettivo. Si elimina l’attuale riferimento alla competenza temporale delle poste corrette, che ha generato notevoli dubbi, e si stabilisce che l’efficacia fiscale riguarda genericamente tutte le correzioni di errori contabili, compresi, secondo la relazione, quelli di quantificazione.
ERRORE NELLA QUANTIFICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI | Nel bilancio 2023 viene omesso lo stanziamento della quota di ammortamento di un impianto già in ammortamento da anni precedenti (coefficiente civilistico 15% pari a quello fiscale I comportamenti da seguire in bilancio e Redditi per due tipologie di errori Nel bilancio 2024 si stanzia la quota 2023 (15%) nelle sopravvenienze passive a fondo ammortamento («errore non rilevante») e si iscrive negli ammortamenti l’ulteriore quota 2024 (15%) Applicando logicamente la risposta 63/2025 non si effettua nessuna variazione. La correzione è deducibile con riferimento a quanto sarebbe stato dedotto nell’anno dell’errore, quindi due quote nel 2024 |
ERRORE NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE | Nel bilancio 2023, la valutazione delle rimanenze è viziata da una erronea applicazione del documento Oic 13. Nel calcolo del costo di produzione dei prodotti finiti si omette l’imputazione dei costi indiretti con una sottovalutazione che impatta negativamente sull’utile e sul reddito imponibile Nel bilancio 2024, si iscrive una sopravvenienza attiva (errore «non rilevante»): «Dare: Rimanenze merci (Stato patrimoniale) Avere: Sopravvenienza attiva». Il saldo corretto delle rimanenze si giroconta alle esistenze iniziali (conto economico) In base alla tesi estensiva, non si deve effettuare nessuna variazione. La disciplina dovrebbe già oggi riguardare tutti i casi di correzione di errori contabili |




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