Premi di produzione, l’aliquota scende all’1%
- Cobalt
- 20 gen
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L’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 199/2025 (Bilancio 2026) introduce una misura sul fronte della fiscalità del lavoro, intervenendo sul regime dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili d’impresa. In particolare, la norma prevede che, per gli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva già prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015 sia applicata con un’aliquota ulteriormente ridotta, pari all’1%, entro il limite complessivo di 5mila euro di premi annui. La disposizione si inserisce nel solco delle politiche di incentivazione della produttività aziendale, puntando a rafforzare il legame tra risultati economici dell’impresa e retribuzione dei dipendenti. La riduzione drastica dell’aliquota rispetto al regime ordinario del 5% rende, infatti, lo strumento dei premi di risultato particolarmente conveniente. Restano ferme le condizioni rigide e sostanziali previste dalla normativa di riferimento: i premi devono essere collegati a incrementi di produttività , redditività , qualità , efficienza o innovazione, definiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali nel rispetto delle regole stabilite dal Dm 25 marzo 2016. Va ricordato che ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità . Il beneficio fiscale opera entro il tetto massimo di 5mila euro complessivi, superato il quale le somme eccedenti tornano a essere assoggettate al regime ordinario. I benefici in esame trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80mila euro calcolato nell’anno precedente a quello di percezione dei premi o degli utili. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. L’agenzia delle Entrate, con la circolare 28/2016, ha avuto modo di chiarire che fanno parte del settore privato i premi e gli utili erogati ai dipendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti non rientrano tra le amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001. Dal punto di vista sistemico, la scelta del legislatore appare orientata a sostenere il potere d’acquisto dei lavoratori in una fase caratterizzata da pressioni inflattive e, al contempo, a stimolare la competitività delle imprese. L’aliquota simbolica dell’1% rappresenta un segnale chiaro di politica economica, che mira a favorire la contrattazione di secondo livello e a diffondere modelli retributivi maggiormente legati alle performance. Anche se va detto che un’aliquota sostitutiva così bassa rende sostanzialmente non più conveniente per il lavoratore l’opzione di trasformazione del premio in sistemi di welfare aziendale. Al contrario le imprese potrebbero riconsiderare lo strumento della partecipazione agli utili netti, in luogo in tutto o in parte dei premi di risultato, quale elemento incentivante per i lavoratori poiché sottratto al vincolante requisito della incrementalità , così come stabilito dall’articolo 3 del Dm 26 marzo 2016 (agenzia delle Entrate, circolare 28/2016, paragrafo 1.2). Infine, il comma 13 della legge 199/2025 ha esteso al 2026 le disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 1, terzo periodo, della legge 76/2025. Vale a dire che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
