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Niente contraddittorio per atti notificati prima del 30 aprile 2024

  • Cobalt
  • 19 ago
  • Tempo di lettura: 2 min
contraddittorio

La normativa sul contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) non trova applicazione qualora l’atto o l’invito che lo precede non solo siano stati emessi ma anche notificati prima del 30 aprile 2024. È questa l’interpretazione fornita dai giudici della Cgt Siracusa con la sentenza 1326/2025 (presidente e relatore Trebastoni).


Il caso 

Il caso in esame scaturiva dalla notifica di un Pvc a un’associazione, a seguito di un controllo eseguito al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui alla legge 389/1991 e dal quale emergevano alcune violazioni fiscali. L’Ufficio emanava un atto di accertamento con il quale, disconoscendo i benefici fiscali, accertava in capo alla contribuente un maggiore imponibile Ires, Irap e Iva. L’associazione impugnava l’atto, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’articolo 6-bis relativo al principio del contraddittorio, in quanto l’avviso non era stato preceduto da uno schema d’atto.


La decisione 

I giudici hanno accolto il ricorso, dopo avere ripercorso l’excursus normativo. L’articolo 6-bis stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali tributari sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Non sussiste il contraddittorio per alcune tipologie di atti (ad esempio, gli atti automatizzati) individuati con decreto dal Mef nonché nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Per consentire il contraddittorio, l’Ufficio deve comunicare al contribuente uno schema d’atto assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali deduzioni ovvero per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Occorre precisare che, secondo lo schema di decreto legislativo correttivo ter approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 14 luglio scorso, i 60 giorni devono essere intesi «complessivamente». L’atto adottato a seguito del contraddittorio deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve essere motivato in relazione a quelle che l’ufficio non ritiene di accogliere. Le disposizioni di cui all’articolo 6-bis non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito emesso prima di tale data (articolo 7 del Dl 39/2024). Secondo i giudici, il termine «emissione» sarebbe stato però usato dal legislatore in senso atecnico, per cui non può essere inteso in senso letterale e deve invece ritenersi che per potere escludere l’applicazione della nuova normativa in esame, gli atti in questione debbano non solo essere emessi ma anche notificati prima del 30 aprile 2024. Ciò in quanto sia gli accertamenti che gli inviti al contraddittorio vanno classificati come atti «recettizi», ovvero quegli atti che per produrre i propri effetti devono essere conosciuti dal destinatario. Per tali ragioni, i giudici hanno ritenuto illegittimi sia l’atto impugnato che era stato emesso l’11 luglio 2024 e notificato il 23 luglio 2024 sia l’invito al contraddittorio (e di conseguenza l’avviso) che, sebbene fosse stato emesso il 29 aprile 2024, era stato notificato il 2 maggio 2024, in quanto non erano stati preceduti da uno schema d’atto. Occorre comunque evidenziare che la sentenza in commento, chiaramente pro-contribuente, potrebbe prestare il fianco a qualche censura, dal momento che l’interpretazione dei giudici risulta essere del tutto avulsa dal dato letterale della norma che fa riferimento alla data di «emissione» e non di notifica dell’atto.

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