L’esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in start-up e PMI innovative
ABSTRACT
La legge n. 162 del 2024 contiene anche disposizioni che vanno a modificare la disciplina contenuta nell’articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 e che riguarda l’esenzione, a determinate condizioni, delle plusvalenze che vengono realizzate da persone fisiche e che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up innovative e di PMI innovative
COMMENTO
L’articolo 4 della legge n. 162 del 28 ottobre 2024, vigente dal 22 novembre 2024, oltre a contenere disposizioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle start-up innovative e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, va a modificare anche l’articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 che esenta da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze che vengono realizzate da persone fisiche e che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up innovative e di PMI innovative, alle condizioni poste dalla norma.
Il citato articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, al comma 1 stabilisce che le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del DPR n. 917 del 1986, lettere che disciplinano la tassazione del così detto capital gain su cessioni di partecipazioni qualificate e non realizzate da persone fisiche, che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, non sono soggette a imposizione.
Nella formulazione ante modifiche derivanti dalla legge n. 162 del 2024, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliva altresì che al fine dell’esenzione fiscale di cui si è detto sopra, sono agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 che, rispettivamente, prevedono:
una detrazione del 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative fino ad un investimento massimo detraibile che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1 milione e che deve essere mantenuto per almeno tre anni (articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012);
in alternativa a quanto previsto dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, una detrazione del 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative fino ad un investimento massimo detraibile che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 e che deve essere mantenuto per almeno tre anni (c.d. investimenti effettuati in regime de minimis e di cui all’articolo 29-bis del decreto legge n. 179 del 2012).
Con le modifiche apportate dalla legge n. 162 del 2024, dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 73 del 2021 viene espunto il riferimento all’articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, eliminando, così, l’applicazione dell’esenzione sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative nel caso in cui gli investimenti siano fatti in regime de minimis di cui all’appena citato articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, rimanendo così agevolati gli investimenti che godono della detrazione del 30 per cento.
Nel medesimo senso è la modifica apportata sempre dalla legge n. 162 del 2024 all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, norma, quest’ultima, che esenta da tassazione sempre le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del DPR n. 917 del 1986, ma questa volta se esse derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative di cui all’articolo 4, del decreto-legge n. 3 del 2015, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.
Prima dell’intervento normativo in commento, tali plusvalenze erano esentate da tassazione se derivavano da investimenti di cui all’articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 che, rispettivamente, prevedono:
una detrazione del 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più PMI innovative fino ad un investimento massimo detraibile che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1 milione e che deve essere mantenuto per almeno tre anni (articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 che rinvia all’articolo 29 del decreto legge n. 179 del 2012);
in alternativa a quanto previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, una detrazione del 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più PMI innovative fino ad un investimento massimo detraibile che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 300.000 e che deve essere mantenuto per almeno tre anni (c.d. investimenti effettuati in regime de minimis e di cui all’articolo 4, comma 9-ter del decreto-legge n. 3 del 2015).
La legge n. 162 del 2024 anche in questo caso, similarmente a quanto si è detto per le start-up innovative, espunge il riferimento all’articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015, ossia alle agevolazioni fiscali in regime de minimis, lasciando così in esenzione da tassazione solo le plusvalenze realizzate da partecipazioni in PMI innovative in riferimento alle quali si è goduto della detrazione del 30 per cento.
Non solo. Sempre modificando il comma 2, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene puntualizzato che non sono soggette ad imposizioni le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative purché queste ultime soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3, dell’articolo 21, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (si veda al proposito infra).
Il comma 3, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, stabilisce, altresì, che sono esentate le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del DPR n. 917 del 1986, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, vengano reinvestite in imprese start-up innovative o in PMI innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
La legge n. 162 interviene a modificare in più punti anche tale comma 3, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di stabilire, innanzitutto, che l’agevolazione ivi prevista si applica con riferimento alla cessione di partecipazioni già in possesso dell’investitore alla data di entrata in vigore del citato decreto n. 73 del 2021, e cioè alla data del 25 luglio 2021, limitazione introdotta per evitare fenomeni di abuso, come si legge nella relazione illustrativa alla legge n. 162 del 2024.
La seconda modifica è volta a specificare che l’esenzione sulle predette plusvalenze scatta solo se il reinvestimento delle stesse avviene nelle sole PMI innovative che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3, dell’articolo 21, del regolamento (UE) n. 651/2014.
Articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 | A livello degli investitori privati indipendenti, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere una delle forme di cui al paragrafo 2 o la forma di incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili |
Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 | A livello degli intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati indipendenti possono assumere una delle seguenti forme: a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili; c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili. |
Infine, con un’ultima modifica all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene aggiunto un ulteriore periodo che prevede che l’esenzione da tassazione sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative e in PMI innovative, di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 e di cui si è detto sopra, non è applicabile se tali partecipazioni sono state acquisite tramite il reinvestimento delle plusvalenze esenti di cui al comma 3, dell’articolo 14, e cioè tramite il reinvestimento delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in qualsiasi società di cui all’articolo 5 e 73, comma, 1, lettere a) e b), del DPR n. 917 del 1986, già in possesso dell’investitore alla data del 25 luglio 2021.
La nuova esenzione di taluni redditi di capitale
ABSTRACT
La legge n. 162 del 2024 introduce all’interno dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, un nuovo comma che prevede l’esenzione, a determinate condizioni, dei redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR n. 917 del 1986
COMMENTO
All’interno dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene inserito il nuovo comma 2- bis che prevede l’esenzione da IRPEF per i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR n. 917 del 1986, ossia i proventi che derivano, dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, se percepiti da persone fisiche e se derivano dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che:
sono residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, e che
investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più piccole e medie imprese (PMI) innovative.
Stabilisce ancora il nuovo comma 2-bis che a tale fine, le quote o azioni degli OICR devono essere:
acquisite entro il 31 dicembre 2025 e
detenute per almeno tre anni.
Sono agevolati gli investimenti effettuati dagli OICR se rientrano in quelli:
di cui all’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, e cioè che danno diritto ad una detrazione del 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative fino ad un investimento massimo detraibile che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1 milione e che deve essere mantenuto per almeno tre anni, e
di cui all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015, e cioè che danno diritto ad una detrazione del 30 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più PMI innovative fino ad un investimento massimo detraibile che non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1 milione e che deve essere mantenuto per almeno tre anni.
Viene stabilito dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 162 del 2024, che le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, di cui si è appena detto sopra, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Inoltre, sostituendo il comma 4, dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, che nella sua formulazione ante modifica subordinava all’autorizzazione della Commissione UE l’operatività degli incentivi fiscali sulle plusvalenze, viene ora disposto che le disposizioni fiscali agevolative di cui si è detto sopra sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell’articolo 21 del medesimo regolamento, già sopra richiamato.
SI RICORDA CHE
Sono esenti da tassazione, a determinate condizioni, le plusvalenze che derivano da cessione di partecipazioni detenute in start-up e PMI innovative
Viene prevista una nuova esenzione per i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR n. 917 del 1986
SCHEMI E TABELLE
Le plusvalenze da cessione di start-up innovative e PMI innovative – i punti salienti
La normativa | L’articolo 4 della legge n. 162 del 28 ottobre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, vigente dal 22 novembre 2024, oltre a contenere disposizioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle start-up innovative (si veda Circolare 24 Fisco del 22 novembre 2024) e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, di cui all’articolo 4 del decreto-legge n.3 del 24 gennaio 2015 (si veda Circolare 24 Fisco del 25 novembre 2024), va a modificare anche l’articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 che esenta da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze che vengono realizzate da persone fisiche e che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up innovative e di PMI innovative, alle condizioni poste dalla norma |
La norma di riferimento | L’articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, stabilisce che le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del DPR n. 917 del 1986, che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni, non sono soggette a imposizione |
La nuova esenzione | All’interno dell’articolo 14, del decreto-legge n. 73 del 2021, viene inserito il nuovo comma 2-bis che prevede l’esenzione da IRPEF per i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del DPR n. 917 del 1986, ossia i proventi che derivano, dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, se percepiti da persone fisiche e se derivano dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che rispettano le condizioni poste dalla norma |
Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
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