ABSTRACT
Il decreto-legge n. 167 apporta anche delle modifiche alla norma che ha istituito il bonus dipendenti una tantum di euro 100 previsto per il solo 2024
COMMENTO
Articolo 2 – Benefici per i lavoratori dipendenti (c.d. Bonus natale)
Viene modificato l’articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024, che, in attesa del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge delega n. 111 del 2023, ha introdotto un bonus di euro 100 una tantum a favore di determinati lavoratori dipendenti.
Più precisamente, viene innanzitutto modificata la lettera b), del comma 1, del citato articolo 2-bis, che prevede la seconda condizione delle tre che devono essere rispettate per poter accedere al bonus in commento. Mentre prima dell’intervento normativo in commento veniva stabilito che, oltre ad avere un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000, un’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore di importo superiore a quello della detrazione che spetta in relazione ai redditi di lavoro e di cui all’articolo 13, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, il lavoratore doveva avere
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 ossia che siano fiscalmente a carico in quanto il reddito di ognuno di loro non risulta essere superiore a euro 2.840,51 ovvero a euro 4.000 nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni, oppure avere almeno un figlio che si trova in tali condizioni e che sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, decimo periodo, del DPR n. 917 del 1986 e cioè che il figlio sia fiscalmente a carico nei termini appena detti sopra, qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio, nato fuori dal matrimonio, e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Al di fuori delle condizioni di cui si è appena detto, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, non vi è diritto all’indennità in commento, a prescindere, quindi, dal livello dei redditi e quindi anche nel caso in cui il reddito dei due coniugi sia inferiore al citato limite di euro 28.000,
viene ora disposto che il lavoratore deve avere
almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del DPR n. 917 del 1986 ossia che sia fiscalmente a carico in quanto il reddito non risulta essere superiore a euro 2.840,51 ovvero a euro 4.000 nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni.
Articolo 2-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge n. 113 del 2024
Prima della modifica apportata dal decreto-legge n. 167 del 2024 | Dopo della modifica apportata dal decreto-legge n. 167 del 2024 |
il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi | il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 |
All’interno dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 viene inserito il comma 2-bis che prevede che il bonus in commento non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente nel caso in cui il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario dello stesso bonus.
Viene modificato il comma 4 dell’articolo 2-bis al mero fine di prevedere che, affinché i sostituti d'imposta riconoscano il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, verificando in sede di conguaglio la spettanza della stessa, il lavoratore deve farne richiesta attestando per iscritto di avervi diritto ed indicando non solo il codice fiscale del coniuge e dei figli ma, viene ora aggiunto, anche quello del convivente qualora il lavoratore appunto conviva.
Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
Comments