
La sospensione dei termini per adempimenti tributari
ABSTRACT
L’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, individua i casi in cui il professionista può sospendere i termini per gli adempimenti tributari che avrebbe dovuto effettuare a favore del cliente, senza assoggettarlo a sanzioni e responsabilità
COMMENTO
La legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, entrata in vigore il 28 dicembre 2024, contenente disposizioni in materia di lavoro, introduce, tra le altre, delle modifiche all’articolo 1 comma 937, della legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, nell’ambito della sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti in albi professionali, nei casi di ricovero ospedaliero, decesso, parto prematuro e interruzione di gravidanza.
Il citato articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, stabilisce che il libero professionista, anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre ovvero qualora il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale,
in caso di malattia o
in caso di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro o anche non avvenuto in occasione di lavoro nonché
in caso di malattie anche se non correlate al lavoro,
da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o un’inabilità temporanea assoluta che porti all’astensione dal lavoro per più di tre giorni, ovvero
in caso di parto prematuro della libera professionista,
i termini relativi agli adempimenti riguardanti la scadenza di un termine tributario, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. Tale disposizione si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.
Stabilisce altresì la norma che gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, che deve essere mandato, assieme ad un certificato medico, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione. Per le somme dovute a titolo di tributi si applicano gli interessi al tasso legale.
Viene altresì disposto che la pubblica amministrazione può richiedere alle ASL visite di controllo nei confronti di chi richiede l’applicazione della sospensione degli adempimenti in commento e che chiunque benefici della sospensione della decorrenza di termini in base ad una falsa dichiarazione o attestazione, è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l’arresto da sei mesi a due anni.
Casi in cui si applica il meccanismo della sospensione dei termini e formalità da rispettare: |
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L’estensione dei casi di sospensione dei termini per adempimenti tributari
ABSTRACT
L’articolo 7 della citata legge n. 203 del 13 dicembre 2024 interviene sulla norma che dispone la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a carico dei professionisti, al fine di estendere al caso di parto e al caso di infortunio, malattia grave o intervento chirurgico del figlio minorenne
COMMENTO
L’articolo 7 della citata legge n. 203 del 13 dicembre 2024 interviene sulla norma che dispone la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari a carico dei professionisti, al fine di estendere i casi in cui scatta tale sospensione.
Viene, innanzitutto, sostituito il comma 937 dell’articolo 1, della legge n. 234 del 2021, al fine di prevedere che in caso non solo di interruzione della gravidanza ma anche di parto, i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi. Più precisamente tali termini sono ora sospesi:
in caso di interruzione della gravidanza fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza stessa, come già precedentemente previsto, mentre
in caso di parto, a decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto stesso, come ora previsto dalla legge n. 203 qui in commento.
Il comma 937 continua poi a disporre, inserendo i riferimenti anche al parto, che la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall’interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, che deve attestare
lo stato di gravidanza,
la data presunta d’inizio della gravidanza,
la data del parto ovvero
la data dell’interruzione della gravidanza,
nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Viene inserito all’interno dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, il nuovo comma 937-bis che dispone che il meccanismo degli adempimenti di cui si è detto sopra opera anche con riferimento al libero professionista che, a causa del ricovero ospedaliero d’urgenza
per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero
per intervento chirurgico dello stesso,
dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale.
In questo caso il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC) un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, che attesti l’avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Visto il rinvio del nuovo comma 937-bis ai commi da 927 a 944 sempre dell’articolo 1, della legge n. 234 del 2021, la sospensione di cui si è detto opera, nel caso di periodi di degenza ospedaliera per più di tre giorni, a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria escludendo, per il suddetto arco temporale di sessanta giorni, la responsabilità del libero professionista in caso di scadenza del termine.
Si ricorda, infine, che nel caso in cui il libero professionista abbia un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale a causa degli eventi di cui si è detto sopra, dispone la norma che nessuna responsabilità può essere a lui imputata o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente, se l’adempimento era da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.
SI RICORDA CHE
Per certificare lo stato di impossibilità del professionista è sempre necessario comunicare determinati documenti prescritti dalla legge
Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione
SCHEMI E TABELLE
Professionisti e sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti – i punti salienti
La normativa | L’articolo 1, commi da 927 a 944, della legge n. 234 del 2021, individua i casi in cui il professionista può sospendere i termini per gli adempimenti tributari che avrebbe dovuto effettuare a favore del cliente, senza assoggettarlo a sanzioni e responsabilità |
L’intervento della legge n. 203 | La legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, entrata in vigore il 28 dicembre 2024, contenente disposizioni in materia di lavoro, introduce, tra le altre, delle modifiche all’articolo 1 comma 937, della legge di bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, nell’ambito della sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti iscritti in albi professionali |
L’estensione delle fattispecie | Viene, innanzitutto, sostituito il comma 937 dell’articolo 1, della legge n. 234 del 2021, al fine di prevedere che in caso non solo di interruzione della gravidanza ma anche di parto, i termini relativi agli adempimenti tributari sono sospesi |
Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore
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