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Infedele dichiarazione, sanzioni con incrementi


Uomo di legge che applica una sanzione

Le ipotesi di infedeltà dichiarativa possono essere sanate mediante ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione sanzionatoria calcolata in funzione del tempo trascorso dalla violazione Nella quantificazione della sanzione da versare, però, vi sono dei casi in cui non si può far riferimento alla misura ordinaria del 90% (prevista, appunto, dall’articolo 1 del Dlgs 471/1997 per le infedeltà dichiarative), perché occorre tener conto di alcuni incrementi sanzionatori connessi a specifiche ipotesi normativamente previste. A tal proposito, si pensi ad esempio: all’aumento di un terzo della sanzione per i redditi prodotti all’estero, che è quindi compresa tra il 120 e il 240% delle imposte evase; e al raddoppio delle sanzioni nel caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenuti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato non indicati nel quadro RW, che si presume costituiti con redditi sottratti a tassazione. Previsto il raddoppio delle sanzioni anche nel caso di canoni soggetti a cedolare secca non dichiarati o infedelmente dichiarati. Più precisamente, l’articolo 1, comma 7, del Dlgs 471/1997 regola il raddoppio delle sanzioni stabilite: in materia di infedele dichiarazione, in caso di indicazione dei canoni in misura inferiore a quella effettiva (con sanzione tra il 180% e il 360% dell’imposta); in materia di omessa dichiarazione, in ipotesi di mancata indicazione dei canoni (ovvero la sanzione dal 240 al 480%, con un minimo di 500 euro). In questo secondo caso l’assimilazione attiene esclusivamente alla misura sanzionatoria, non operando invece le altre disposizioni in tema di dichiarazione omessa. Queste sanzioni si applicano esclusivamente se «il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva». Ne discende che il raddoppio non opera, ad esempio, in caso di errata indicazione dell’aliquota applicabile: ovvero il 10% in luogo del 21 o del 26 per cento. Non opera, invece, il raddoppio in caso di canoni di locazione oggetto di ordinario regime di tassazione; né, allo stesso modo, se vi è disapplicazione della cedolare secca da parte degli uffici. Queste disposizioni non possono essere ignorate anche nell’ambito del ravvedimento speciale, grazie al quale sarà possibile beneficiare della sanzione ridotta nella misura di 1/18 del minimo fino al prossimo 31 maggio. Nel caso in cui, infatti, la dichiarazione sia stata validamente presentata, pur omettendo la compilazione del quadro RB, in cui doveva essere indicato il reddito di locazione soggetto a cedolare secca, la riduzione di 1/18 del minimo non va calcolata sul 90% (come per qualsiasi infedeltà dichiarativa), ma sul 240 per cento. Ai fini del ravvedimento speciale, pertanto, la sanzione da pagare sarebbe pari al 13,33% dell’imposta.

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