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Il blocco di somme impedisce le rate nella Riscossione


blocco di somme

Non è possibile dilazionare debiti che sono stati oggetto di segnalazione da parte di agenzia delle Entrate-Riscossione, in occasione del pagamento di corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo da parte delle pubbliche amministrazioni, ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973.


La riforma approvata con il Dlgs 110/2024 non ha modificato le regole di accesso alla rateazione con l’agente della riscossione, né sotto il profilo delle cause ostative né dal lato del contenuto delle istanze del contribuente (si veda l’altro pezzo in pagina). Sotto il primo profilo, si ricorda che, in base al comma 1 quater.1 dell’articolo 19, Dpr 602/1973, è fatto divieto di rateizzare le somme «oggetto di verifica effettuata ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973, in qualunque momento antecedente la data di accoglimento» della domanda del contribuente.


Si ricorda, in proposito, che, in base all’articolo 48 bis, qualunque pubblica amministrazione che debba pagare somme maggiori di 5mila euro, a qualsivoglia titolo, ha l’obbligo di eseguire una segnalazione preventiva al sistema informativo dell’agenzia Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento ha morosità verso l’agente della riscossione per un importo almeno pari alla suddetta cifra. In caso di riscontro positivo, l’ente deve sospendere il pagamento delle somme dovute fino ad un importo corrispondente al debito verso l’Agenzia, al fine di consentire a quest’ultima di notificare il pignoramento presso terzi.


Il procedimento 

Più nel dettaglio, si rileva che il procedimento è innescato dalla corresponsione di importi a titolo, ad esempio, di competenze professionali, di appalti, forniture e somministrazioni. Secondo quanto indicato nella circolare 27/2011 del ministero delle Finanze, inoltre, l’obbligo di controllo sussiste anche laddove si sia in presenza del pagamento di somme risultanti da sentenza passata in giudicato. Una volta effettuata la segnalazione, il sistema dell’Agenzia deve riscontrarla entro cinque giorni. Decorso questo termine senza alcuna risposta, il versamento può essere regolarmente eseguito. Allo scopo in esame, rilevano solo i debiti effettivamente scaduti, con esclusione, quindi, di quelli oggetto di provvedimenti di sospensione, amministrativa o giudiziale, nonchè di rateazioni regolarmente in corso. Laddove il riscontro sia positivo, l’ente pubblico, come detto, deve bloccare i pagamenti fino a concorrenza dell’ammontare comunicato dall’agenzia Entrate-Riscossione Ader, per un periodo di 60 giorni. Se entro tale scadenza l’agente della riscossione non provvede a notificare il pignoramento presso terzi, l’ente pubblico è libero di procedere all’erogazione di quanto dovuto. Va inoltre ricordato che, in caso di inadempienza della pubblica amministrazione all’obbligo di attivazione della procedura, potrà essere avviata un’azione per danno erariale nei confronti del dirigente responsabile.


Le cause ostative 

Tornando al problema delle cause ostative alla richiesta di rateazione, si è già evidenziato che queste riguardano «le somme oggetto di verifica», ex articolo 48 bis, Dpr 602/1973. Si è dunque dell’opinione che la condizione ostativa si verifichi già al momento in cui è effettuata la segnalazione da parte dell’ente pubblico, senza che rilevino né la data del riscontro da parte dell’Agenzia né tantomeno la notifica del provvedimento di pignoramento presso terzi. D’altro canto, stante la chiarezza del testo di legge, è sufficiente che la segnalazione sia inviata prima della data di accoglimento della domanda di rateazione del contribuente, anche se la stessa fosse posteriore alla data di trasmissione della domanda medesima. Questo significa, in concreto, che i soggetti creditori verso enti pubblici che avessero pendenze nei confronti dell’agente della riscossione devono giocare di anticipo e presentare la domanda di rateazione prima che sia avviata la procedura di pagamento delle loro competenze. Come si è sopra precisato, infatti, se la dilazione è già un corso al momento in cui è effettuata la segnalazione dell’ente pubblico, non vi sarà alcun blocco da parte dell’Agenzia.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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