Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E ci sono anche quelli relativi alla compilazione del nuovo quadro W del modello 730 nonché sui versamenti minimi in caso di imposte sostitutive
COMMENTO
Con riferimento al citato quadro W, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E qui in
commento chiarisce che in presenza di valori che risultano essere riferiti a cripto-attività di
diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell’imposta
sostitutiva sul valore di tali cripto-attività, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi
indicando i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
Nel caso, invece, di detenzione di più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, il contribuente deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e nella colonna 8 sempre del quadro W, denominata “Valore finale”, si può fare riferimento all’esempio di calcolo di
giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato alla pagina n. 51, del
fascicolo 2, delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.
Ricordando che ai fini del monitoraggio fiscale l’obbligo di indicazione nel quadro W (o RW
con riferimento alla dichiarazione Redditi) non sussiste per i depositi e i conti correnti
bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo, raggiunto nel corso del periodo d’imposta, non risulta essere superiore ad euro 15.000, dal punto di vista dell’IVAFE tale imposta non è dovuta qualora, invece, il valore medio di giacenza complessivo, pro quota, risulti essere inferiore ad euro 5.000, tenuto conto di tutti conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero. Nella colonna del valore finale di cui si è detto sopra, per i conti correnti e i libretti di risparmio va indicato il predetto valore medio di giacenza che deve essere calcolato come, appunto, esemplificato a pagina 51, del fascicolo 2, delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024, esemplificazione che si riporta nella tabella che segue.
Esemplificazione del calcolo del valore medio di giacenza in presenza di più conti correnti presso uno stesso intermediario estero:
Conto A posseduto al 100% | Giorni di possesso: 365 | Valore medio euro 1.000 |
Conto B posseduto al 50% | Giorni di possesso: 365 | Valore medio euro 7.000 |
Per il calcolo del valore medio, quindi, si prenderà:
Per il conto A | Il valore medio di euro 1.000 | Da cui deriva un valore medio complessivo di euro 5.500 (che essendo superiore ad euro 5.000 sconta l’IVAFE e va indicato ne quadro W, o RW per la dichiarazione Redditi) |
Per il conto B | Il Valore medio di euro 4.500 (il 50% di euro 7.000) | Da cui deriva un valore medio complessivo di euro 5.500 (che essendo superiore ad euro 5.000 sconta l’IVAFE e va indicato ne quadro W, o RW per la dichiarazione Redditi) |
Visto che per le cripto-attività il valore della base imponibile su cui calcolare l’imposta è dato
dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare,
rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 30/E del 2023, ove non risulti possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, tale valore può essere rilevato
- da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o
- da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse.
In assenza dei predetti valori è necessario fare riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività. Viene, però, ora evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E qui in commento, che visto che il valore delle cripto-attività non è oggetto di visto di conformità e che con riferimento allo stesso valore il controllo continua ad essere eseguito «unicamente in capo al contribuente», quest’ultimo è tenuto, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, a documentare il valore di dette cripto-attività sulla base di
- elementi certi e precisi,
- riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la predetta circolare 30/E.
È, quindi, esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in
cui detti valori siano attestati dal contribuente, come era stato richiesto.
Per le imposte sostitutive l’Agenzia delle entrate chiarisce che le modalità di loro liquidazione sono le stesse previste per il modello Redditi PF 2024. Pertanto, alla luce di quanto chiarito anche con la circolare della stessa Agenzia n. 28/E del 2012, non deve essere effettuato il versamento per il debito riferito alla singola imposta o addizionale risultane dalla stessa dichiarazione, qualora essa non superi singolarmente l’importo di euro 12. Pertanto, visto che il quesito verte sulle imposte IVIE e IVAFE, ma si rende applicabile per estensione anche all’imposta sostitutiva sulle cripto-attività, qualora l’importo di tale singole imposte non risulti essere superiore ai predetti euro 12, il versamento tramite F24 non deve essere effettuato.
SI RICORDA CHE
Per la compilazione del quadro W del modello 730 valgono le esemplificazioni riportate nel modello Redditi con riferimento al valore finale da indicare per l’IVAFE in presenza di più conti correnti presso uno stesso intermediario
Per il valore delle cripto-attività non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
SCHEMI E TABELLE
La normativa | Il decreto legislativo delegato n. 1 dell’8 gennaio 2024, detto anche “decreto Adempimenti”, contiene disposizioni anche finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle dichiarazioni fiscali (si vedano Circolari 24 Fisco del 24, 25 e 26 gennaio 2024) |
Le circolari | Mentre attraverso la circolare n. 8/E dell’11 aprile 2024, l’Agenzia delle entrate ha passato in rassegna alcune delle predette semplificazioni fornendo gli opportuni chiarimenti, con la circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 la stessa Agenzia fornisce risposte a taluni quesiti formulati dai CAF, sui principali aspetti di novità che riguardano il periodo d’imposta 2023, tra cui l’estensione dell’utilizzo del modello 730 semplificato, la compilazione del quadro RW e i versamenti minimi delle imposte sostitutive |
Le cripto-attività | Con riferimento al citato quadro W, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E qui in commento chiarisce che in presenza di valori che risultano essere riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore di tali cripto-attività, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi indicando i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria |
Il valore delle cripto-attività | Viene evidenziato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/E qui in commento, che visto che il valore delle cripto-attività non è oggetto di visto di conformità e che con riferimento allo stesso valore il controllo continua ad essere eseguito «unicamente in capo al contribuente», quest’ultimo è tenuto, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, a documentare il valore di dette cripto-attività sulla base di - elementi certi e precisi, - riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la predetta circolare 30/E |
Fonte: Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
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