ABSTRACT
In fase di conversione in legge del decreto-legge n.113, viene introdotta la norma che disciplina il ravvedimento per gli anni dal 2018 al 2022 a cui possono accedere i soggetti ISA che aderiscono al CPB
COMMENTO
Articolo 2-quater – Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al CPB
Viene introdotto un regime di ravvedimento adottabile dai soggetti che, contestualmente, applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che
aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale (CPB).
Il ravvedimento presuppone il versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP. Per quanto riguarda le prime, ossia le imposte sui redditi e relative addizionali, la base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra
reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato alla data del 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione de decreto-legge n. 113 del 2024) in ciascuna annualità e
il valore dello stesso reddito incrementato nella misura indicata nella tabella che segue, misura che varia a seconda del punteggio ISA conseguito per il singolo periodo d’imposta.
Misura dell’incremento del reddito del singolo periodo d’imposta
Punteggio ISA pari a 10 | Il reddito del periodo d’imposta va incrementato del 5 per cento |
Punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10 | Il reddito del periodo d’imposta va incrementato del 10 per cento |
Punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 | Il reddito del periodo d’imposta va incrementato del 20 per cento |
Punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6 | Il reddito del periodo d’imposta va incrementato del 30 per cento |
Punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4 | Il reddito del periodo d’imposta va incrementato del 40 per cento |
Punteggio ISA inferiore a 3 | Il reddito del periodo d’imposta va incrementato del 50 per cento |
Una volta determinata la differenza tra i redditi di cui si è detto (c.d. base imponibile), l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali da applicare alla base imponibile stessa e che interessa i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, varia anch’essa a seconda dell’ISA conseguito nel singolo periodo d’imposta nella misura indicata nella tabella che segue, tenendo conto che per il 2020 e il 2021 l’imposta sostitutiva è diminuita del 30 per cento al fine di tenere conto della pandemia da COVID-19.
Stabilisce la norma che in ogni caso il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità, non può essere inferiore ad euro 1.000.
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali da applicare sulla base imponibile per le annualità dal 2018 al 2022
Se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8 | 10 per cento (7 per cento per i periodi d’imposta 2020 e 2021) |
Se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 | 12 per cento (8,4 per cento per i periodi d’imposta 2020 e 2021) |
Se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6 | 15 per cento (10,5 per cento per i periodi d’imposta 2020 e 2021) |
Anche per l’IRAP la base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra
valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e
il valore della stessa produzione netta incrementato nella misura stabilita dalla tabella di cui sopra riferita al reddito d’impresa e di lavoro autonomo e denominata «Misura dell’incremento del reddito del singolo periodo d’imposta».
L’imposta sostitutiva dell’IRAP va applicata sulla differenza di cui si è appena detto (c.d. base imponibile IRAP)
con l’aliquota del 3,9 per cento per le annualità 2018, 2019 e 2022 e
con l’aliquota del 2,73 per cento per le annualità 2020 e 2021, percentuale data dall’aliquota del 3,9 per cento abbattuta del 30 per cento.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tutte le disposizioni del presente articolo qui in commento si applicano al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta sostitutiva dell’IRAP può essere effettuato
in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure
mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso di pagamento rateale l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento di una delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e in caso di decadenza non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
Il ravvedimento in commento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento, in un’unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, risulta essere successivo alla notifica
di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) ovvero
di atti di recuperi di crediti inesistenti.
Una volta eseguito il pagamento in un’unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui si è detto sopra, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo
di cui all’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 e
di cui all’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972
non possono più essere effettuate a meno che non ricorra uno dei casi indicati nella tabella che segue.
Casi in cui possono intervenire rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in base all’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 e all’articolo 54 del DPR n. 633 del 1972: | intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 applicazione nei confronti dei soggetti che aderiscono al ravvedimento in commento di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al 2022. In questi casi la decadenza riguarda unicamente l’annualità di riferimento e restano validi i pagamenti già effettuati senza possibilità di rimborso ed è possibile procedere ad accertamento nei termini “dilatati” di cui si dirà di seguito mancato perfezionamento del ravvedimento in commento per decadenza dalla rateazione di cui si è detto. In questo caso la decadenza riguarda unicamente l’annualità di riferimento per cui vi è la decadenza dalla rateazione e restano validi i pagamenti già effettuati senza possibilità di rimborso ed è possibile procedere ad accertamento nei termini “dilatati” di cui si dirà di seguito |
Mentre restano validi eventuali ravvedimenti operosi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 già effettuati alla data del 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2024) senza possibilità di rimborso, sul fronte degli accertamenti viene stabilito che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, che prevede che «I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati», per i soggetti
a cui si applicano gli ISA,
che aderiscono al CPB e
che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime del ravvedimento qui in commento,
i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 e di cui all’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.
In ogni caso, per i soggetti
a cui si applicano gli ISA e
che aderiscono al CPB
i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 e di cui all’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. Si tratta, per i soggetti che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni e senza tenere conto della riduzione dei termini di almeno un anno per i soggetti con determinati punteggi ISA, del periodo d’imposta 2018 i cui termini per l’accertamento scadrebbero al 31 dicembre 2024.
Mentre è necessario apposito provvedimento che stabilisca termini e modalità di comunicazione delle opzioni per il ravvedimento in commento, si ricorda nuovamente che per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tutte le disposizioni del presente articolo qui in commento si applicano al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Articolo 5 – Modifiche in tema di Iva (le altre disposizioni dell’articolo 5 non citate non hanno subito modifiche sostanziali e, quindi, non si riportano – si veda circolare 24 fisco del 4 settembre 2024)
Viene disposto che al fine di sostenere la filiera equina, alla Tabella A, parte II-bis, del DPR n. 633 del 1972, che prevede beni e servizi con aliquota IVA al 5 per cento, è aggiunto il punto 1- octies) che stabilisce l’applicazione della predetta aliquota IVA anche per i cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita, come disposto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2024 e qui in commento, in luogo della precedente formulazione che disponeva entro diciotto mesi dalla nascita.
Articolo 7-sexies – Disposizioni in materia di regime dell’Iva per prestazioni di chirurgia estetica
Viene modificato l’articolo 4-quater, del decreto-legge n. 145 del 2023 che stabilisce che a decorrere dal 17 dicembre 2023 l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, comma 1, n. 18), del DPR n. 633 del 1972, che dispone che sono esenti le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, si applica anche alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
La modifica in commento riguarda il comma 2, dell’articolo 4-quater, al fine di prevedere che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2023 e, quindi, effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023, anziché prevedere, come disponeva la norma prima della modifica in commento, che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell’IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto-legge n. 145 del 2023 e, quindi, effettuate anteriormente al 17 dicembre 2023.
Viene anche aggiunto un periodo alla norma volto a disporre che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.
SI RICORDA CHE
Soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie dimezzate per chi non aderisce al CPB
Per i soggetti ISA che aderiscono al CPB e al ravvedimento i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027
SCHEMI E TABELLE
Conversione in legge del DL “Omnibus”: norme anche sul CPB – i punti salienti
La normativa | In Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024, è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, legge n. 143 del 7 ottobre 2024, entrata in vigore il 9 ottobre 2024 |
Le sanzioni accessorie per coloro che non aderiscono al CPB | Nei confronti dei soggetti che non aderiscano al concordato preventivo biennale o decadano dallo stesso, quando viene irrogata una sanzione amministrativa
le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie
|
Il prolungamento dei termini per l’accertamento | Sul fronte degli accertamenti viene stabilito che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, che prevede che «I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati», per i soggetti
i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 e di cui all’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027 |
Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
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