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Bonus mamme da 40 a 60 euro - Fondi per le assunzioni femminili

  • Cobalt
  • 16 gen
  • Tempo di lettura: 4 min
bonus mamme

In attesa dell’esonero contributivo previsto per le lavoratrici madri dipendenti e quelle iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse professionali, dall’articolo 1, comma 219, della legge 207/2024 (Bilancio 2025), la nuova legge 199/2025 (Bilancio 2026) potenzia il bonus mamme introdotto in sua vece dall’articolo 6 del Dl 95/2025. Non è, questo, l’unico provvedimento in manovra a sostegno della genitorialità: ad esso si accompagnano infatti un nuovo sgravio contributivo per la madri con almeno tre figli sotto i 18 anni e il rifinanziamento di quello già previsto per le donne svantaggiate dal decreto Coesione. Seguono la stessa linea, poi, il provvedimento che garantisce in talune circostanze alle madri lavoratrici con almeno tre figli conviventi la precedenza nel passaggio dal tempo pieno al part time e quello che potenzia gli istituti del congedo parentale e per malattia dei figli (si veda l’articolo a fianco). Il provvedimento a sostegno della genitorialità, dal costo stimato di 630 milioni e contenuto nel comma 207, prevede un rafforzamento del bonus mamme, che dal 1° gennaio 2026 passa da un assegno di 40 euro a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Resta confermato, invece, il tetto massimo di reddito da lavoro delle lavoratrici interessate, che anche per l’anno in corso non può essere superiore a 40mila euro su base annua. Nel contempo, viene fatta slittare al 2027 l’istituzione dell’esonero contributivo. La misura di integrazione al reddito a favore delle lavoratrici madri, esente da prelievo contributivo e fiscale e non rilevante ai fini dell’Isee, è destinato a madri con due figli, fino al compimento del decimo anno del più piccolo, e a madri con almeno tre figli, con reddito da lavoro dipendente non a tempo indeterminato (e autonomo), fino al compimento del diciottesimo anno di quello più giovane. Il beneficio non spetta in caso di lavoro domestico, mentre dovrebbe ricomprendere intermittenti e somministrati. Sempre come lo scorso anno, le mensilità spettanti dal 1° gennaio al mese di novembre 2026 saranno corrisposte in un’unica soluzione in sede di liquidazione della mensilità di dicembre 2026.


Madri di almeno tre figli 

Decisamente più ristretto sarà il perimetro di applicazione della norma contenuta nei commi dal 201 al 213 della legge di bilancio, pensata per favorire l’assunzione di lavoratrici madri dai datori di lavoro privati tramite lo strumento dello sgravio contributivo. Ad essere interessate dal provvedimento saranno, però, solo le madri di almeno tre figli sotto i 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Nel loro caso, se assunte, la norma prevede un esonero totale del versamento dei contributi previdenziali datoriali entro un importo massimo di 8mila euro annui, esclusi premi e contributi Inail. La durata massima dello sgravio contributivo sarà legata alla tipologia del contratto stipulato. Si tratta, infatti, di: 12 mesi dalla data della assunzione nel caso sia a tempo determinato, anche in somministrazione, 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in quello a tempo indeterminato, anche in somministrazione, considerando sempre quale termine iniziale la data di assunzione con il contratto a tempo determinato, 24 mesi complessivi in caso di assunzione immediata a tempo indeterminato. Sono esclusi dal bonus contributivo i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato. Come detto, la platea ristretta di madri interessate avrà un impatto limitato sui conti pubblici, stimato in 5,7 milioni per il 2026.


Donne svantaggiate 

Per favorire (anche) l’occupazione delle donne svantaggiate, pure nella Zes unica del Mezzogiorno, la legge di bilancio, ai commi 153-155, prevede stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028. Le risorse finanziano l’esonero fino a 24 mesi dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato previste dal decreto Coesione (Dl 60/2024) ed effettuate - con slittamento previsto secondo fonti ministeriali in sede di conversione del nuovo decreto Milleproroghe (Dl 200/2025) - fino al 31 dicembre nel 2026. Un decreto del ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa. Si ricorda che l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, anche agricoli, è sottoposto a un limite di 650 euro su base mensile per lavoratrice svantaggiata. L’esonero riguarda donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, oppure risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno o, ancora, siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.


Conciliazione famiglia-lavoro 

Pensata per le madri lavoratrici (ma anche per i padri lavoratori) con almeno tre figli conviventi che non abbiano ancora compiuto il decimo anno di età, e senza limite di età nel caso di figli disabili, è la disposizione dei commi dal 214 al 218 che garantisce loro un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a parziale, sia esso orizzontale o verticale, o nella rimodulazione di un part-time: una priorità condizionata al fatto che la trasformazione o rimodulazione determini una riduzione di almeno il 40 % dell’orario di lavoro. A favore dei datori di lavoro privati che consentano tali trasformazioni senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro aziendale è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla trasformazione del contratto l’esonero totale dei contributi a loro carico (esclusi premi e contributi Inail) entro un limite massimo di 3mila euro su base annua (ed entro un limite di spesa fissato per il 2026 a 3,3 milioni). Vengono, invece, rimesse a un decreto da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge le disposizioni attuative dell’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

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