Le detrazioni edilizie, sebbene limitatamente ad alcune fattispecie, hanno un rilievo anche per i soggetti Ires. È quindi necessario gestire correttamente il modello Redditi SC 2024, al fine di inserire le spese detraibili di competenza dell’anno 2023 e quindi sottrarre dalle imposte le corrispondenti detrazioni. In primo luogo, come regola generale, va ricordato che per i soggetti Ires il cui reddito è determinato in base al principio di competenza le spese per interventi edilizi divengono detraibili nell’esercizio in cui si verifica l’ultimazione del servizio. In merito, la guida dell’agenzia delle Entrate chiarisce che l’obbligo di pagamento con bonifico è espressamente escluso per i soggetti esercenti attività d’impresa, poiché il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito, visto che per tali soggetti vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica per i servizi alla data in cui sono ultimate le prestazioni, e per i beni mobili alla data di consegna o spedizione. Come ulteriore aspetto preliminare, ai fini della corretta predisposizione del modello Redditi SC per il periodo d’imposta 2023 e in particolare in fase di controllo prima della trasmissione, va ricordato che i soggetti Ires possono fruire della detrazione per spese di risparmio energetico (articolo 1, commi 344-349, legge 296/2006), della più recente detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter, Dl 34/2020) e della detrazione per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Dpr 917/1986, come previsto dall’articolo 16, comma 1-bis, del Dl 63/2013). Rimangono poi da riportare anche le rate in corso della detrazione del bonus facciate fruibili per gli interventi effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022, con percentuale del 90% per i primi due anni, poi ridotta al 60% per il 2022. La gestione dichiarativa Nel modello Redditi SC tali detrazioni, così come le altre agevolazioni edilizie, vanno gestite nell’ambito del quadro RS e nello specifico: righi RS 500-520 per quanto attiene le spese di riqualificazione energetica; righi RS 521-523 per quanto attiene agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. righi RS 150-152 per quanto attiene agli interventi su edifici ricadenti in zone sismiche; righi RS 150- 152 anche per quanto attiene agli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici (rate da anni 2020, 2021 e 2022). L’importo delle detrazioni, come determinato nel quadro RS, va riportato in tutti i casi nel quadro RN. In particolare, confluiscono a rigo RN10, colonna 6, gli importi corrispondenti: alla rata indicata a rigo RS520 in relazione alle spese di riqualificazione energetica; alla rata indicata a rigo RS152 in riferimento alle spese per interventi su edifici in zone sismiche e per spese da bonus facciate; e alla rata indicata a rigo RS523 con riguardo a spese finalizzate al superamento di barriere architettoniche. Riqualificazione energetica Volendo porre attenzione alle spese di riqualificazione energetica, quale fattispecie di larga diffusione, si ricorda in primo luogo che i soggetti Ires possono fruire della classica detrazione per risparmio energetico, come prevista dall’articolo 1, commi 344-349, della legge 296/2006 e attuata con Dm 19 febbraio 2007. La detrazione, articolata in dieci rate, spetta in via generale nella misura del 65%, salvo essere ridotta al 50% per le spese di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue 811/2013. L’agevolazione si applica invece nella misura piena del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. L’importo della detrazione non può superare in ogni caso limiti massimi differenziati a seconda del tipo di intervento e quindi: 100mila euro per riqualificazione energetica di edifici esistenti; 60mila euro per serramenti e pannelli solari; 30mila euro per impianti di climatizzazione. Il limite massimo deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento.
I CASI CONCRETI | Esempio 1 Risparmio energetico La società Beta Srl ha effettuato nel 2023 un intervento di sostituzione degli infissi nella propria sede operativa, identificata catastalmente da una particella edilizia con un solo subalterno. Sono stati installate finestre comprensive di infissi, con una detrazione spettante del 50% e una spesa totale di 50mila euro. L’intervento è stato ultimato nel 2023. La detrazione spettante è di 25mila euro, da suddividere in dieci anni. Va compilato il quadro RS rigo RS502, come da esempio. Si evidenzia a rigo RS520 un totale di 2.500 (prima rata) da riportare poi a rigo RN10, colonna 6. Esempio 2 Eliminazione barriere architettoniche La società Alfa Srl ha effettuato nel 2023 intervento di abbattimento barriere architettoniche nella propria sede operativa, identificata catastalmente da una particella edilizia con un solo subalterno. Sono state sostenute spese per un totale di 40mila euro, con un detrazione spettante del 75% e quindi pari a 30mila euro. L’intervento è stato ultimato nel 2023. La detrazione spettante è di 30mila euro, da suddividere in cinque anni. Va compilato il quadro RS rigo RS521, come da esempio. Si evidenzia a rigo RS520 un totale di 6mila euro (prima rata) da riportare poi a rigo RN10, colonna 6. |
Fonte: Il Sole 24 Ore
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