La norma
ABSTRACT
L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede una ulteriore rateazione dei crediti d’imposta derivanti da taluni interventi edili fiscalmente agevolati e acquistati dai cosiddetti soggetti qualificati, se non viene rispettata la condizione posta dalla norma stessa, condizione che deve essere attestata tramite apposita comunicazione
COMMENTO
L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, ha introdotto all’interno dell’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, una nuova disposizione che sostanzialmente prolunga la rateazione dei crediti d’imposta derivanti da taluni interventi edili agevolati acquistati dai così detti soggetti qualificati, se non viene rispettata la condizione posta dalla norma stessa. Visto che al fine di evitare la maggiore rateazione è necessario inviare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, un’apposita comunicazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2024, protocollo n. 422331, è stata data attuazione alla citata disposizione definendo il contenuto e le modalità di presentazione della citata comunicazione. Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 55/E del 26 novembre 2024 sono stati, invece, individuati i codici tributo da utilizzare nel caso in cui scatti la norma di cui al citato comma 3-ter, dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che per i soggetti qualificati, e cioè per
le banche,
gli intermediari finanziari, iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993,
le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e
le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
le rate annuali che sono utilizzabili a partire dall’anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, che riguardano crediti d’imposta che derivano dalle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura relative agli interventi di cui
all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia gli interventi con “Superbonus”,
all’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia gli interventi per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche e
all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013, ossia gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus),
sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo della originaria rateazione prevista per tali crediti.
Mentre l’eventuale quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può nemmeno essere richiesta a rimborso, le rate dei crediti d’imposta che derivano dalla nuova ripartizione non possono nemmeno essere cedute ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite.
Le disposizioni di cui sopra sulla nuova ripartizione della rate dei crediti d’imposta non trovano applicazione con riferimento ai soggetti che risultano aver acquistato le rate dei predetti crediti ad un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni a condizione, però, che i soggetti di cui sopra dichiarino il fatto di aver acquistato il credito ad un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, tramite apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
Qualora la cessione delle rate venga comunicata all’Agenzia delle entrate in data successiva al 31 dicembre 2024, la predetta comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.
La violazione delle predette disposizioni comporta il recupero del credito d’imposta indebitamente compensato e dei relativi interessi nonché l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 471 del 1997 e cioè pari al trenta per cento del credito utilizzato.
La comunicazione
ABSTRACT
Con il provvedimento del 21 novembre 2024 vengono indicate le modalità mediante le quali i soggetti qualificati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, il fatto di aver acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni
COMMENTO
Come si è detto, al fine di evitare che scatti la norma restrittiva che prevede l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali delle rate degli anni 2025 e successivi dei crediti d’imposta tracciabili riferiti a “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere”, i soggetti cosi detti qualificati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, di aver acquistato tali crediti d’imposta ad un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni.
Il provvedimento del 21 novembre 2024 stabilisce, quindi, che per le rate dei crediti d’imposta che risultano già accettate entro il 2 dicembre 2024, la comunicazione all’Agenzia delle entrate deve essere inviata dal 3 dicembre al 31 dicembre 2024:
attraverso il servizio web che è disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”; la comunicazione può essere inviata direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti d’imposta oppure attraverso un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998, delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti d’imposta;
con le modalità riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento, direttamente dal cessionario;
attraverso messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo bonusedilizi75@pec,agenziaentrate.it, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che le rate dei crediti sono state acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, sottoscritta con firma digitale del rappresentante del cessionario e l’elenco in formato elaborabile con gli estremi delle rate interessate, secondo quanto stabilito nelle istruzioni riportate bella sezione record di tipo C, delle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento. Stabilisce ancora il provvedimento che se la comunicazione si riferisce alla totalità delle rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024, è sufficiente specificare nella dichiarazione «il relativo codice tributo, l’anno di riferimento, il numero e l’importo complessivo delle rate interessate, senza allegare il relativo elenco».
Per le rate dei crediti d’imposta che non risultano essere ancora state accettate entro il 2 dicembre 2024 oppure per le rate acquistate successivamente a tale data, viene disposto che la comunicazione deve essere effettuata dal 3 dicembre 2024 in occasione dell’accettazione della rate del credito d’imposta, direttamente da parte del cessionario tramite la funzionalità disponibile all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, oppure attraverso le modalità riportate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento.
Quindi, se entro la data del 31 dicembre 2024 le rate non risultano ulteriormente cedute, opzione ancora possibile, ovvero se non è stata resa la comunicazione di cui si è detto sopra, deve essere eseguita la ripartizione in sei rate annuali della singola rata. Visto che tale ulteriore ripartizione deve essere eseguita entro il 7 gennaio 2025, le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” non saranno più disponibili dal 1° al 7 gennaio 2025.
Per le rate dei crediti d’imposta che non risultano essere ancora state accettate entro il 2 dicembre 2024 oppure per le rate acquistate successivamente a tale date con riferimento alle quali non viene contestualmente resa la comunicazione in commento, dopo la loro accettazione da parte del cessionario scatta la ripartizione in sei rate annuali.
Fino alla data del 7 gennaio 2025 i soggetti qualificati non possono utilizzare in compensazione le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi, pena lo scarto del modello F24 anche se fosse già inviato alla data di pubblicazione del provvedimento in commento.
Dispone altresì il provvedimento, in linea, naturalmente, con il dettato letterale della norma di cui già si è detto sopra, che le rate dei crediti d’imposta utilizzabili dal 2025 e ripartite in ulteriori sei rate annuali di pari importo:
non possono essere ulteriormente suddivise o cedute e
sono utilizzate esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 55/E del 26 novembre 2024 e che vengono riportati nella tabella che segue. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta relativi a “Superbonus”, “Sismabonus” e bonus barriere architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del decretolegge n. 34 del 2020
Codice tributo 7774 | Superbonus art. 119 DL n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020 |
Codice tributo 7775 | Sismabonus art. 16 DL n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020 |
Codice tributo 7776 | Bonus barriere architettoniche art. 119-ter DL n. 34/2020 - ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020 |
SI RICORDA CHE
I soggetti qualificati che hanno acquistato crediti d’imposta derivati da alcuni interventi edili agevolati devono attestare di averli acquistati ad un prezzo non inferiore al 75 per cento del valore della detrazione
I soggetti qualificati che hanno acquistato crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75 per cento del valore della detrazione devono ripartire le rate dal 2025 in poi in ulteriori sei rate
SCHEMI E TABELLE
Bonus edili e soggetti qualificati: la comunicazione per evitare l’ulteriore rateazione – i punti salienti
La normativa | L’articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024, ha introdotto all’interno dell’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, una nuova disposizione che sostanzialmente prolunga la rateazione dei crediti d’imposta derivanti da taluni interventi edili agevolati acquistati dai così detto soggetti qualificati, se non viene rispettata la condizione posta dalla norma stessa |
Visto che al fine di evitare la maggiore rateazione è necessario inviare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, un’apposita comunicazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2024, protocollo n. 422331, è stata data attuazione alla citata disposizione definendo il contenuto e le modalità di presentazione della citata comunicazione | |
L’ambito di applicazione | L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che per i soggetti qualificati, e cioè per le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti ad un gruppo bancario e le imprese di assicurazione, le rate annuali che sono utilizzabili a partire dall’anno 2025, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco, che riguardano crediti d’imposta che derivano dalle comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura relative agli interventi di cui al comma 2, del citato articolo 121, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo della originaria rateazione prevista per tali crediti |
La risoluzione | Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 55/E del 26 novembre 2024 sono stati, invece, individuati i codici tributo da utilizzare nel caso in cui scatti la norma di cui al citato comma 3-ter, dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 |
Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
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