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Bonus chef: La cessione del credito d’imposta


chef

Visto che l’articolo 1, comma 121, della legge 178/2020 prevede che il credito d’imposta può essere anche ceduto ad altri soggetti, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 maggio 2024 sono state definite le modalità e i termini per tale cessione

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COMMENTO


Come già si è detto, il credito d’imposta riconosciuto agli esercenti l’attività di cuoco

professionista presso alberghi e ristoranti, in luogo del suo utilizzo in compensazione può

essere oggetto di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri

intermediari finanziari, senza ulteriore cessione. In attuazione di tale disposizione con il

provvedimento del 31 maggio 2024 viene stabilito che i beneficiari del credito d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’agenzia delle Entrate, possono optare per la cessione del credito d’imposta, anche parziale, esclusivamente attraverso l’apposito servizio web “Piattaforma cessione crediti”, disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate.


Facendo notare che si tratta della piattaforma utilizzata anche per la cessione dei crediti

d’imposta relativi ai bonus edilizi, tra cui il così detto “Superbonus”, una volta che il cedente,

titolare del credito d’imposta, ha effettuato la cessione, il cessionario è tenuto all’accettazione del credito d’imposta ceduto sempre attraverso la “Piattaforma cessione crediti”.


Una volta avvenuta l’accettazione della cessione da parte del cessionario, quest’ultimo può

utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione alle stesse condizioni

applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto. Si ricorda, a tale proposito, che mentre il credito d’imposta è del 40 per cento delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 e indicate nella tabella che segue, con una agevolazione massima concedibile fino a un massimo di euro 6.000, l’articolo 10 del Dm 1° luglio 2022 , stabilisce che esso è utilizzabile secondo la tempistica indicata nel provvedimento di concessione cumulativo.

Spese ammissibili al credito d’imposta:

  • acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari (con il provvedimento di cui si è fatto cenno dovranno essere forniti ulteriori dettagli)

  • acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione

  • partecipazione a corsi di aggiornamento professionale

Per l’utilizzo del credito d’imposta con la risoluzione 71/E del 19 dicembre 2023 dell’agenzia

delle Entrate è stato istituito apposito codice tributo.

Codice tributo 7053

Credito d’imposta per sostenere il settore della

ristorazione – articolo 1, comma 177, della legge

30.12.2020 n. 178

Infine, è bene evidenziare che il credito d’imposta:

- è utilizzabile solo in compensazione nei termini che verranno stabiliti dal provvedimento,

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi,

- non concorre al valore della produzione ai fini Irap,

- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Dpr 917/1986,

- può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari

finanziari, secondo le modalità e i termini indicati con provvedimento del direttore

dell’agenzia delle Entrate. In caso di cessione, il credito d’imposta deve essere usufruito dal

cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato

utilizzato dal soggetto cedente. Viene stabilito da decreto attuativo che la cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d’imposta nei confronti del cedente.


SI RICORDA CHE


  • Il bonus riguarda i cuochi professionisti, sia lavoratori dipendenti che autonomi titolari di partita Iva

  • Il credito d’imposta può essere ceduto a chiunque una sola volta


SCHEMI E TABELLE

La normativa

L’articolo 1, comma 117, della legge 178/2020, come modificato dall’articolo 18-quater del Dl 228/2021, riconosce, fino al 31 dicembre 2022, un credito d’imposta ai cuochi

professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come

lavoratori autonomi in possesso di partita Iva (si veda Circolare 24 Fisco del 3 novembre

2022)


Il decreto attuativo

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 1° luglio 2022, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale 216/2022, è stata data attuazione alla norma e con decreto del

Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 novembre 2022 sono state individuati i

termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione (si veda Circolare 24

Fisco del 22 dicembre 2022)

Il provvedimento per

la cessione del credito

Visto che l’articolo 1, comma 121, della già richiamata legge 178/2020, prevede che il

predetto credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione ovvero possa

essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari

finanziari, con provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 31 maggio

2024, protocollo 252373/2024 (d’ora in avanti solamente provvedimento), sono state

definite le modalità e i termini per tale cessione

La piattaforma

Con il provvedimento del 31 maggio 2024 viene stabilito che i beneficiari del credito

d’imposta, il cui elenco è comunicato dal Ministero delle Imprese e del Mada in Italy

all’agenzia delle Entrate, possono optare per la cessione del credito d’imposta, anche

parziale, esclusivamente attraverso l’apposito servizio web “Piattaforma cessione

crediti”, disponibile all’interno dell’area riservata del sito internet dell’agenzia delle

Entrate

Fonte: Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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