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“Bonus carta”: fissati i termini per le richieste (Limiti e condizioni)

ABSTRACT

Con circolare n. 2 del 10 settembre 2024 del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono state fornite le informazioni necessarie per accedere al predetto credito d’imposta

bonus carta

COMMENTO

Il credito d’imposta che è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta di cui si è detto sopra, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite

massimo di spesa:


  • non risulta essere cumulabile con i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge delega n. 198 del 2016 e al decreto legislativo delegato n. 70 del 2017 che disciplina la «Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198», relativi alla testata o alle testate per le quali viene richiesto il credito d’imposta qui in commento, e

  • non risulta essere cumulabile con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale, locale o europea con riferimento alle medesime spese.


Mentre nel caso in cui le risorse messe a disposizione per l’agevolazione in commento non fossero sufficienti, le stesse verranno ripartite tra i beneficiari in proporzione al credito d’imposta richiesto, per accedere al credito d’imposta è necessario presentare apposita domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro i termini già sopra indicati e che si riportano nella tabella che segue.

Termini per la presentazione della domanda per accedere al credito d’imposta:

Per l’anno 2024 Dal 19 novembre 2024 al 19 dicembre 2024

 

Per l’anno 2025 Dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025

La domanda, che va presentata solo in via telematica attraverso un’apposita procedura che è

disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile tramite


  • Sistema Pubblico di Identità (SPID),

  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o

  • Carta d’Identità Elettronica (CIE),


include idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve essere redatta e

sottoscritta digitalmente attraverso la citata procedura telematica che deve attestare quanto

riportato nella tabella che segue. Tutta la documentazione indicata nella tabella che segue non va allegata alla domanda di ammissione al credito d’imposta, ad eccezione della certificazione del revisore, ma dovrà essere conservata dall’impresa richiedente ed esibita in eventuale fase di controllo.

Attestazioni che devono essere contenute nella

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

iscrizione dell’impresa editrice di quotidiani e periodici al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)

 

sede legale dell’impresa in uno Stato dell’Unione

Europea o nello spazio economico europeo

 

residenza fiscale dell’impresa ai fini della tassabilità in

Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività

commerciale cui sono correlati i benefici

 

che l’impresa non è sottoposta a procedure di

liquidazione volontaria, coatta amministrativa o

giudiziale

 

che l’impresa non ha beneficiato dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 2016 e al decreto legislativo n. 70 del 2017 per la testata o le testate per le quali richiede il credito d’imposta

 

che l’impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri

regimi locali, regionali, nazionali o comunitari in

relazione alle medesime spese ammissibili al credito

 

che l’impresa non ha ricevuto aiuti poi ritenuti illegali o

incompatibili dalla Commissione europea e, nel caso, di aver adempiuto all’obbligo di rimborso degli stessi

 

che, nei due anni precedenti la presentazione della

domanda, non è stato adottato nei confronti dell’impresa istante alcun atto di decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 75, del DPR n. 445 del 2000

 

indicazione delle testate edite per le quali si chiede

l’agevolazione, con la specificazione che le stesse non

rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi

dal beneficio; dovrà essere inserito in domanda il codice ISSN per ciascuna testata, qualora ne sia in possesso

 

importo della spesa complessiva sostenuta, al netto

dell’IVA, rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024, per l’acquisto della carta specificamente utilizzata negli stessi anni per la stampa delle testate per le quali si chiede l’agevolazione, al netto della spesa per la carta utilizzata per la pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie

 

elenco delle fatture relative alla spesa complessiva di cui al punto sopra, riferite esclusivamente ai periodi di spesa oggetto dell’agevolazione. Non saranno prese in

considerazione fatture emesse in periodi diversi,

rispettivamente, dall’anno 2023, per le domande 2024, e dall’anno 2024, per le domande 2025; le fatture devono essere pagate entro la data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione

 

che la spesa per la carta per la quale si chiede

l’agevolazione si riferisce a pubblicazioni in lingua

italiana o di minoranze linguistiche a questa equiparate

dalla normativa vigente

 

che le spese sostenute, rispettivamente, nell’anno 2023 e nell’anno 2024, per l’acquisto della carta utilizzata nei

medesimi anni per la stampa delle testate edite e

rispondenti ai requisiti ed ai criteri di cui sopra, sono

certificate nell’attestazione redatta da soggetto iscritto al Registro dei revisori legali e delle società di revisione,

allegata alla domanda

 

qualora il credito di imposta richiesto superi l’importo di euro 150.000, le generalità e il codice fiscale dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, con l’indicazione delle generalità e dei codici fiscali dei familiari conviventi di maggiore età dichiarati dai suddetti soggetti

Il credito d’imposta, che viene riconosciuto, per ciascuna annualità tramite apposito decreto:


  • non è rimborsabile;

  • può essere utilizzato solo in compensazione a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari;

  • se di importo superiore ad euro 150.000 può essere fruito a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione di abilitazione trasmessa dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria;

  • va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo; per i soggetti con periodo di imposta che non coincide con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito;

  • è soggetto al limite massimo di fruibilità annuo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, attualmente fissato in euro 250.000;

  • è soggetto all’applicazione della norma di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale del 1° marzo 2018, che dispone in merito alla cedibilità del credito tra imprese dello stesso gruppo;

  • non concorre alla formazione del reddito imponibile.


SI RICORDA CHE


  • Per l’anno 2024, le domande di accesso al credito d’imposta vanno presentate dal 19 novembre 2024 al 19 dicembre 2024

  • La domanda, che va presentata solo in via telematica attraverso un’apposita procedura che è disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it


SCHEMI E TABELLE

“Bonus carta”: fissati i termini per le richieste – I punti salienti

La normativa

L’articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023, prevede che il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025

La circolare e i termini di presentazione delle domande

Attraverso la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono state fornite le informazioni necessarie per accedere al predetto credito d’imposta individuando i seguenti termini di presentazione delle domande:

  • per l’anno 2024, dal 19 novembre 2024 al 19 dicembre 2024,

  • per l’anno 2025, dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025

L’ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo, possono accedere al credito d’imposta in commento le imprese editrici di quotidiani e periodici che risultano avere i requisiti stabiliti dalla legge

Il credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta per gli utilizzi stabiliti dalla norma, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa

Fonte: Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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