ABSTRACT
L’articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023, ha esteso il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025
COMMENTO
L’articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023, prevede che il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (Bonus Carta) sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025. Attraverso la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono state fornite le informazioni necessarie per accedere al predetto credito d’imposta individuando i seguenti termini di presentazione delle domande:
per l’anno 2024, dal 19 novembre 2024 al 19 dicembre 2024;
per l’anno 2025, dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025.
Dal punto di vista soggettivo, possono accedere al credito d’imposta in commento le imprese editrici di quotidiani e periodici che risultano avere i requisiti riportati nella tabella che segue.
Requisiti che devono avere le imprese editrici di quotidiani e periodici per accedere al credito d’imposta: | sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale |
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Per quanto riguarda le spese ammesse all’agevolazione per entrambe le annualità indicate
(2024 e 2025), esse sono quelle sostenute rispettivamente nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto
della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi in base a quanto disposto dall’articolo 4, comma 183, della legge n. 350 del 2003, riportati nella tabella che segue, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: | quotidiani e periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione quotidiani e periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del DPR n. 633 del 1972, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato DPR n. 633 del 1972 prodotti editoriali pornografici |
Le spese agevolabili devono risultare da una certificazione che deve essere rilasciata da un
soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione e deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per gli acquisti di carta utilizzata nei
medesimi anni
per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali esclusi e di cui alla tabella sopra, e
calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Fonte: Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
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