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“Bonus carta”: fissati i termini per le richieste (Ambito soggettivo ed oggettivo)

ABSTRACT

L’articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023, ha esteso il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025

bonus carta

COMMENTO

L’articolo 1, comma 319, della legge n. 213 del 2023, prevede che il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (Bonus Carta) sia riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025. Attraverso la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono state fornite le informazioni necessarie per accedere al predetto credito d’imposta individuando i seguenti termini di presentazione delle domande:


  • per l’anno 2024, dal 19 novembre 2024 al 19 dicembre 2024;

  • per l’anno 2025, dal 1° ottobre 2025 al 31 ottobre 2025.


Dal punto di vista soggettivo, possono accedere al credito d’imposta in commento le imprese editrici di quotidiani e periodici che risultano avere i requisiti riportati nella tabella che segue.

Requisiti che devono avere le imprese editrici di quotidiani e periodici per accedere al credito d’imposta:

sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello

spazio economico europeo

 

residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la

presenza di una stabile organizzazione sul territorio

nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui

sono correlati i benefici

 

indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di

classificazione ATECO “58 ATTIVITA’

EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:

  • 58.13 (edizione di quotidiani)

  • 58.14 (edizione di riviste e periodici)

 

iscrizione al Registro degli Operatori della

Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le

Garanzie nelle Comunicazioni

 

non essere sottoposte a procedure di liquidazione

volontaria, coatta amministrativa o giudiziale

Per quanto riguarda le spese ammesse all’agevolazione per entrambe le annualità indicate

(2024 e 2025), esse sono quelle sostenute rispettivamente nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto

della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrano tra i prodotti editoriali espressamente esclusi in base a quanto disposto dall’articolo 4, comma 183, della legge n. 350 del 2003, riportati nella tabella che segue, e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.

Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di

carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti

editoriali:

quotidiani e periodici che contengono inserzioni

pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento

dell'intero stampato, su base annua

 

quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non

distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per

abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle

fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro

 

quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito

per una percentuale superiore al 50 per cento della loro

diffusione

 

quotidiani e periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a

pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il

nome o con altro elemento distintivo e diretti

prevalentemente ad incentivarne l'acquisto

 

quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza

 

quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi

 

cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di

prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni

sulle caratteristiche dei medesimi

 

pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè

finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento

 

quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e

degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi

comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad

altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione

 

quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o

altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo

comma, lettera c), del decreto del DPR n. 633 del 1972, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al

regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato DPR n. 633 del 1972

 

prodotti editoriali pornografici

Le spese agevolabili devono risultare da una certificazione che deve essere rilasciata da un

soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione e deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per gli acquisti di carta utilizzata nei

medesimi anni


  • per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali esclusi e di cui alla tabella sopra, e

  • calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.


Fonte: Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE

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