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Adempimento collaborativo e ravvedimento guidato: La norma

ABSTRACT

Il Dlgs 128/2015, che disciplina l’istituto dell’adempimento collaborativo, prevede che con apposito regolamento vengano disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione alle indicazioni dell’agenzia delle Entrate, che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi

’adempimento collaborativo

COMMENTO

L’adempimento collaborativo è disciplinato dal Dlgs 128/2015 che è stato modificato dapprima dal Dlgs 221/2023 e successivamente dal Dlgs 108/2024. Visto che l’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del citato Dlgs 128 prevede che con apposito regolamento debbano essere disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione alle «indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi», prevedendo, altresì, un contraddittorio preventivo nonché delle modalità semplificate e dei termini ridotti per la definizione del procedimento, attraverso il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 126 del 31 luglio 2024, è stato approvato il regolamento che disciplina la procedura per il ravvedimento guidato nell’ambito, appunto, dell’adempimento collaborativo. Si ricorda che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2024 è stato approvato il codice di condotta finalizzato ad indicare e definire gli impegni che assumono, reciprocamente, Amministrazione finanziaria e contribuente.


Il regime dell’adempimento collaborativo è stato istituito al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate che si basano sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonché al fine di favorire nel comune interesse «la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale», come prescrive l’articolo 3 del Dlgs 128 del 2015.


I contribuenti che possono aderire all’adempimento collaborativo sono quelli che sono dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, intendendo quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario, e che, in base a quanto stabilito dalle modifiche apportate dal Dlgs 221/2023, hanno realizzato un volume d’affari o di ricavi non inferiori a:


  •  euro 750 milioni per gli anni 2024 e 2025,

  • euro 500 milioni per gli anni 2026 e 2027,

  • euro 100 milioni a partire dal 2028.

Contribuenti che possono aderire all’istituto dell’adempimento collaborativo

Per gli anni 2024 e 2025 Contribuenti che hanno realizzato un volume d’affari o ricavi non inferiori ad euro 750 milioni

 

Per gli anni 2026 e 2027 Contribuenti che hanno realizzato un volume d’affari o ricavi non inferiori ad euro 500 milioni

 

A partire dal 2028 Contribuenti che hanno realizzato un volume d’affari o ricavi non inferiori ad euro 100 milioni

I contribuenti che aderiscono all’adempimento collaborativo non solo devono adottare un comportamento collaborativo e trasparente, attraverso comunicazione tempestiva ed esauriente all’agenzia delle Entrate dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che possono rientrare nella così detta pianificazione fiscale aggressiva, ma hanno anche la possibilità di pervenire con l’Agenzia delle entrate ad una valutazione comune delle situazioni che sono suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

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