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Adeguamento del magazzino, prima rata per la regolarizzazione entro il 30 settembre


magazzino

Quando: Entro il 30 settembre 2024

Cosa scade: Versamento prima rata imposte per adeguamento magazzino Per chi: Esercenti attività d’impresa

Come adempiere: Versamento tramite delega F24

In sintesi


La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 78 e seguenti) ha previsto la possibilità di adeguare le giacenze iniziali di magazzino relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023. In particolare, in caso di eliminazione di esistenze iniziali di rimanenze, la regolarizzazione è condizionata al pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e Irap pari al 18 per cento, mentre in caso di iscrizione ex novo di esistenze non inserite in precedenza, è condizionata al pagamento della sola imposta sostitutiva.


Il comma 82 della legge citata ha previsto che le citate imposte debbano essere versate in due rate di pari importo:


  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2023);

  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.


Tuttavia, l’articolo 7, comma 1, del decreto Omnibus è intervenuto, successivamente alla scadenza prevista dalla legge di Bilancio 2024 (in generale, 31 luglio 2024 per i soggetti solari) prorogando al 30 settembre il versamento della prima o unica rata della rottamazione del magazzino.


La nuova scadenza del 30 settembre 2024


Il comma 1 dell’articolo 7 ha stabilito che per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata cade entro il 29 settembre 2024 il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre 2024. Se, in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è anch’esso differito al 30 settembre 2024.


Nella relazione illustrativa al Dl 113/2024 si legge che il differimento del versamento rileva sia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare sia per quei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024.


Sempre nella relazione illustrativa vengono fornite le motivazioni della proroga, essenzialmente riconducibili al ritardo con cui il Mef ha stabilito i coefficienti di maggiorazione (decreto del 24 giugno 2024) necessari per il calcolo dell’iva dovuta sulla riduzione delle giacenze iniziali. I contribuenti hanno infatti avuto a disposizione un lasso di tempo estremamente ridotto per valutare la convenienza dell’operazione (in particolare, per i soggetti Isa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la scadenza era il 31 luglio, o il 31 agosto con la maggiorazione dello 0,4).


Rimangono ovviamente confermati i codici tributo approvati con la risoluzione 30 del 17 giugno 2024, da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino:


  • 1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Iva - articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

  • 1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 213/2023”;

  • 1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e Irap - articolo 1, comma 81, della legge 213/2023”;

  • 1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni - Imposta sostitutiva Ires e Irap - articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 213/2023”;

  • 1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni - Imposta sostitutiva Ires e Irap - articolo 1, comma 81, della legge 213/2023”.


I codici tributo in questione devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.


Le scritture contabili, salvi i bilanci già approvati


Il Dl 113/2024 non ha previsto solamente la proroga del versamento della prima rata della rottamazione del magazzino, ma ha altresì stabilito (articolo 7, comma 2) che per i soggetti il cui termine di approvazione del bilancio 2023 scade entro il 29 settembre 2024 «l’adeguamento delle esistenze iniziali … può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo» e quindi nel 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.


Si tratta di una disposizione necessaria dal momento che, in sua assenza, si sarebbe reso necessario riapprovare bilanci già approvati e depositati per recepire le scritture relative alla rottamazione del magazzino.


Nella relazione illustrativa si legge che la fruizione di tale facoltà di iscrizione delle rettifiche relative al magazzino non determina alcun effetto sui termini di versamento dell’imposta sostitutiva, così come differiti (al 30 settembre 2024).


Fonte: Barbara Marini – La Settimana Fiscale n. 35/2024


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