IMU – SCADENZE E ALIQUOTE
Acconto 2024 IMU | 17 giugno 2024 | Aliquote 2023 |
Saldo 2024 IMU | 16 dicembre 2024 | Aliquote 2024 (pubblicate entro 28.10) |
L'acconto Imu viene determinato sulla base dei parametri di calcolo previsti per l'anno precedente (ad eccezione del caso di versamento in unica soluzione); l'importo versato deve essere oggetto di conguaglio in sede di versamento del saldo 2024.
1. CHE COS’È L’IMU
L'Imu è il principale tributo con cui si finanzia il Comune, che viene pagato sugli immobili in esso ubicati. Il relativo gettito finisce nelle casse comunali, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale D per i quali il gettito è in parte a favore dell'erario (con una compartecipazione comunale): tale destinazione andrà fatta con una opportuna compilazione del modello F24 o del bollettino.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. CHI DEVE VERSARLA
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
› il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto)
› l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu)
› il titolare del diritto d’uso
› il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza
› il titolare del diritto di enfiteusi
› il titolare del diritto di superficie
› il concessionario di aree demaniali
› nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione)
› Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare l’Imu)
3. CHI NON DEVE VERSARLA
› il nudo proprietario (quando sull’immobile è presente un usufrutto)
› l’inquilino dell’immobile (l’imposta viene versata dal titolare dei diritti reali)
› la società di leasing concedente (paga l’utilizzatore)
› il comodatario (paga il comodante in quanto titolare dell’immobile)
› l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile (il versamento compete al proprietario dell’azienda – e quindi dell’immobile – che l’ha concessa in affitto)
› il coniuge non assegnatario in caso di separazione o divorzio (paga il coniuge che ha ricevuto l’uso dell’immobile)
4. SU QUALI BENI SI PAGA
L'imposta viene versata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili (solo per i fabbricati di categoria catastale D l'imposta viene versata in parte allo Stato e in parte al Comune).
In linea generale tutti gli immobili sono tassati ai fini Imu, quindi non solo quelli di proprietà dei "privati", ma anche quelli di proprietà delle imprese e dei professionisti.
Per un corretto calcolo dell’imposta è opportuno dotarsi di una visura catastale aggiornata, da cui desumere i dati dell’immobile (in particolare rendita catastale per i fabbricati e reddito dominicale per i terreni). Per le aree fabbricabili occorre invece individuare il valore venale.
Le tipologie di immobili sono le seguenti:
› fabbricati. Tutti i fabbricati sono imponibili sulla base della rendita catastale (a cui applicare la rivalutazione del 5%, nonché gli specifici moltiplicatori in ragione della categoria catastale dell’immobile);
› Alcuni fabbricati possono essere esenti (ad esempio, immobili degli enti non commerciali, immobili di categoria catastale E, luoghi in cui viene esercitato il culto, eccetera)
› I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, eccetera) sono tassabili sulla base di una aliquota ridotta pari allo 0,1% (ma che il comune può comunque azzerare). I fabbricati rurali a destinazione abitativa sono tassati ordinariamente (se destinati ad abitazione principale dell’agricoltore, sono esenti).
› Per l’abitazione principale è stabilita l’esenzione; per i fabbricati di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) è dovuta l’Imu con applicazione dell’aliquota ridotta (pari allo 0,5% ma modificabile da parte del Comune) e la detrazione d’imposta pari a 200 euro (eventualmente incrementabile ad opera del Comune). E’ importante verificare le assimilazioni (sia normative, che stabilite dal Comune tramite il proprio regolamento).
› Per i fabbricati vincolati (controllare sull'atto di acquisto o in conservatoria dei registri immobiliari se vi è un vincolo ai sensi dell'articolo 10 del Dlgs 42/2004) e per quelli inagibili o inabitabili (serve una dichiarazione parte del tecnico comunale o una autocertificazione del contribuente), la base imponibile è ridotta alla metà.
› Sono esenti in capo all’impresa costruttrice i fabbricati costruiti / ristrutturati e invenduti, se non locati.
› terreni agricoli. Sono tassati sulla base del reddito dominicale (rivalutato del 25%) a cui applicare il moltiplicatore di 135. I coltivatori diretti e gli Iap che possiedono e coltivano i terreni, non versano imposta in relazione a tali immobili (indipendentemente dall’ubicazione). In ogni caso i terreni nei Comuni montani sono esenti: verificare l’elenco dei Comuni esenti (in tutto o in parte) previsto nella circolare 9/1993.
› aree edificabili. La base imponibile è data dal valore venale del terreno, ma molti Comuni individuano dei valori medi che possono essere utili elementi di riferimento (rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune per ottenere le tariffe per ciascuna zona). Occorre verificare la destinazione urbanistica del terreno nello Strumento Urbanistico adottato dal Comune (rivolgersi all'Ufficio urbanistica del Comune per ottenere indicazioni, se del caso chiedendo un certificato di destinazione urbanistica del proprio terreno)
5. COME SI VERSA
Il versamento dell’imposta può avvenire con modello F24:
› sia da parte dei contribuenti che hanno presentato il modello Redditi
› sia da parte di quelli non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi
› ma anche da parte di coloro che hanno presentato il modello 730 (se questi intendono utilizzare un credito in compensazione, occorre che si siano riservati una quota di credito disponibile tramite opportuna compilazione del quadro I)
Il versamento può essere effettuato anche tramite lo specifico bollettino.
CODICE TRIBUTO | IMMOBILE | DESTINATARIO DEL VERSAMENTO |
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3913 | Fabbricati rurali strumentali (diversi da D) | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D | Comune |
Per effettuare il versamento occorre:
1. reperire un modello F24 presso gli uffici, ovvero scaricandolo dal sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
2. se tra gli immobili posseduti vi sono fabbricati di categoria catastale D, verificare la quota di spettanza dell'erario
3. verificare i corretti codici tributo e compilare la "sezione IMU e altri tributi locali", ovvero utilizzare il bollettino
4. verificare se si dispone di crediti d'imposta da utilizzare in compensazione, nel qual caso è possibile scontarli nel modello F24 per il versamento Imu (tale compensazione non è possibile con il bollettino)
5. recarsi presso un ufficio bancario o postale, ovvero utilizzare il servizio home banking del proprio istituto di credito o rivolgersi a un intermediario abilitato.
6. Occorre verificare il canale attraverso il quale occorre inviare il modello F24; tale obbligo è differenziato a seconda della qualifica del soggetto (titolare di partita Iva o privato) e a seconda che vi siano compensazioni o meno. Al riguardo occorre ricordare che:
› Quando non sono previste compensazioni, i contribuenti titolari di partita Iva devono effettuare il versamento in forma telematica (quindi tramite home banking ovvero avvalendosi di un professionista intermediario), mentre i privati possono effettuare il versamento anche tramite il modello "cartaceo", presentandosi direttamente agli sportelli bancari e postali;
› per tutti i soggetti, la presentazione di un F24 con l'utilizzo di crediti in compensazione comporta l'obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizioni dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) mentre non è consentito l'utilizzo del canale home banking.
VERSAMENTO CON F24 | TITOLARE DI P. IVA | PRIVATO |
SENZA compensazione | Servizi telematici Agenzia o home banking | Servizi telematici Agenzia, home banking o cartaceo |
CON compensazione | Servizi telematici Agenzia | Servizi telematici Agenzia |
7. L'utilizzo in compensazione di crediti erariali per un importo superiore ad € 5.000 richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale il credito scaturisce e la previa presentazione di questa.
Fonte: Edicola Fisco
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