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Riconoscimento formale del bene culturale per l’accesso all’art bonus

  • Cobalt
  • 6 mag
  • Tempo di lettura: 2 min

art bonus

Sì credito di imposta per l’art bonus solo in presenza di un riconoscimento formale del bene come culturale. È quanto chiarito dalla risposta a interpello 119/2025 delle Entrate. Il caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria riguarda un Comune che in quanto titolare di un diritto di superficie su un teatro di proprietà di una cooperativa, si interroga in ordine alla possibilità di fruire del credito di imposta previsto dall’art bonus per le erogazioni liberali ricevute ai fini della ristrutturazione del teatro. In particolare, l’istante chiede se gli interventi di ristrutturazione rientrino tra quelli di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici. Sul punto, l’agenzia delle Entrate delineando i presupposti oggettivi e soggettivi della norma (articolo 1 del Dl 83/2014) ribadisce che il credito di imposta del 65% della liberalità, riconosciuto a persone fisiche ed enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, e soggetti titolari di reddito d’impresa (entro il cinque per mille dei ricavi annui), spetta anche nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro siano effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici o destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. In altri termini, quindi, ai fini della fruizione del tax credit è necessario che sussista l’appartenenza pubblica del patrimonio culturale oggetto di manutenzione o valorizzazione. Un elemento quest’ultimo che secondo l’agenzia delle Entrate – sentito il parere del ministero della Cultura - sembrerebbe non sussistere in considerazione di un formale riconoscimento del teatro come bene culturale. Come rilevato dall’Amministrazione finanziaria di fatto per ottenere un beneficio fiscale quale quello previsto dal Dl 83/2014 occorre un provvedimento formale che ne attesti l’interesse culturale, come richiesto dagli articoli 10 e 12 del Codice dei beni culturali. La semplice presunzione legata alla vetustà o alla destinazione pubblica dell’immobile non è quindi sufficiente a riconoscere il tax credit. Si tratta di una precisazione che ha effetti concreti anche per chi intende utilizzare il credito in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730. Chi effettua l’erogazione liberale deve verificare attentamente che l’immobile sia stato qualificato come bene culturale. In mancanza di tale verifica, il rischio è quello di incorrere in un recupero da parte dell’agenzia delle Entrate del tax credit fruito a fronte dell’erogazione liberale effettuata.


Fonte:  Il Sole 24 Ore

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