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Ravvedimento operoso per i ritardi delle CU


Modello 730

Da quest’anno può presentare il 730 non solo chi nel 2024 non ha un sostituto d’imposta tenuto al conguaglio, ma anche coloro che non hanno avuto alcun reddito di lavoro o di pensione nel 2023. Quanto ai sostituti, l’eventuale ritardo nell’invio delle CU può essere sanato con ravvedimento operoso. Sono due delle novità contenute nella circolare 12/E, pubblicata ieri dalle Entrate, che contiene alcune risposte ai quesiti sulla campagna del 730/2024. Sull’estensione della platea dei destinatari del 730 l’agenzia delle Entrate prende una posizione netta: l’articolo 2 del decreto adempimenti (Dlgs 1/2024) ha l’obiettivo di rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva l’utilizzo del modello 730: spetta al provvedimento annuale del direttore dell’Agenzia individuare le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730. Sino a quanto l’estensione non sarà totale, però, la semplificazione vale per le tipologie reddituali previste dalle istruzioni al modello del singolo anno di imposta. Per quest’anno, oltre a stipendi e pensioni e assimilati, possono essere dichiarati nel 730 (sempreché il percettore non abbia partita Iva) anche redditi fondiari (anche di immobili esteri), di capitale (anche da investimenti esteri), di lavoro autonomo senza partita Iva, diritti d’autore e royalties, sublocazioni turistiche, e persino alcuni a tassazione separata (l’elenco completo si trova nelle istruzioni al quadro D del modello). Chiunque abbia percepito un reddito dichiarabile al quadro A (terreni), B (fabbricati) o D (altri redditi) può utilizzare il modello 730, compreso quello precompilato semplificato disponibile online, anche se non possiede alcun reddito da indicare al quadro C. Ad esempio, l’erede che abbia riscosso i crediti derivanti da redditi del de cuius tassati per cassa potrà dichiararli nel 730, anche se non possiede alcun altro reddito proprio. La presentazione avviene con modalità «senza sostituto», direttamente online o tramite Caf/ professionista, ed il rimborso sarà erogato dall’Agenzia. Chiarimento atteso quello su errori e ritardi nell’invio della certificazione unica: è ammesso il ravvedimento operoso. L’attuale sistema sanzionatorio, più volte riformato, prevede l’esenzione da sanzione se l’invio avviene entro cinque giorni dalla scadenza, e la riduzione ad un terzo se il ritardo non supera sessanta giorni: poiché il ravvedimento operoso è un principio generale dell’ordinamento tributario, è sempre applicabile salvo che la legge lo vieti espressamente. Analoga conclusione, del resto, era stata espressa nella risoluzione 22/E/2022 relativa al tardivo invio delle spese sanitarie al Sistema TS, per il quale le sanzioni edittali sono identiche. Caf e professionisti dovranno tener conto della CU tardiva esibita dal contribuente ai fini della predisposizione della dichiarazione, o dell’eventuale rettifica/integrativa se già presentata.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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