La tempestiva adesione al Pvc può bloccare il sequestro
- Cobalt
- 2 giorni fa
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Per consentire all’Autorità giudiziaria di valutare correttamente l’adozione di eventuali misure cautelari, la Guardia di finanza segnala tempestivamente alla Procura l’esistenza di pagamenti o rateizzazioni in corso di esecuzione. A precisarlo è la Guardia di finanza nel corso di Telefisco 2026. La recente riforma del sistema penale-tributario ha introdotto un’importante attenuazione della risposta repressiva nei confronti del contribuente che adotti un comportamento collaborativo: avviando il pagamento del debito tributario in modo rateale, non può essere eseguito il sequestro preventivo salvo sussista un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale. In tale contesto, nel corso del Telefisco è stato sottoposto alla Gdf una questione delicata, legata al coordinamento tra procedimento tributario e procedimento penale. In particolare, è stata evidenziata una possibile frizione temporale tra l’obbligo di trasmissione “senza ritardo” della notizia di reato alla Procura, che di norma coincide con la redazione del processo verbale di constatazione, e il termine di trenta giorni riconosciuto al contribuente per valutare l’adesione al Pvc e l’avvio del pagamento rateale che inibisce l’adozione del sequestro preventivo. È stato così richiesto se, e con quali tempistiche, l’eventuale adesione al Pvc e l’inizio della rateizzazione vengano comunicati all’Autorità giudiziaria, considerato che tali elementi sono oggi rilevanti ai fini dell’applicazione o meno del sequestro preventivo. La Gdf ha innanzitutto ricordato che nel nuovo contesto normativo, il nuovo comma 2 dell’articolo 12-bis del Dlgs 74/2000 esclude, salvo specifiche eccezioni, l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dell’evasione quando il debito risulti in corso di regolare pagamento, anche a seguito di procedure conciliative o di adesione all’accertamento. Muovendo da questo presupposto, la risposta si concentra soprattutto sul contesto normativo e sulle finalità della riforma, ribadendo che l’adesione al Pvc e la regolare effettuazione dei pagamenti possono scongiurare l’adozione di misure ablative e che la Guardia di finanza, in sede di proposta di sequestro, deve informare tempestivamente la Procura dell’esistenza di procedure di rateizzazione o di versamenti effettuati. Sotto questo profilo, il chiarimento risulta coerente e utile nel delineare il ruolo informativo dell’organo accertatore e nel confermare che il comportamento collaborativo del contribuente deve essere portato all’attenzione dell’Autorità giudiziaria. Tuttavia, la risposta non sembra affrontare in modo diretto il nodo centrale sollevato dalla domanda, ossia quello relativo ai tempi di presentazione della notizia di reato. Rimane poco chiaro se la notitia criminis venga comunque trasmessa immediatamente al momento della redazione del Pvc, anche quando il contribuente non ha ancora avuto la possibilità di esercitare l’opzione definitoria, e in che modo l’eventuale adesione intervenuta nei trenta giorni successivi venga comunicata a una Procura già investita del procedimento penale. In altri termini, si dà per presupposto che le informazioni relative alla rateizzazione siano trasmesse all’Autorità giudiziaria, ma non viene esplicitato come si coordini questa comunicazione successiva con l’obbligo di tempestiva denuncia del reato. È evidente che il momento di trasmissione della notizia di reato, a fronte di un termine ancora pendente per l’adesione al Pvc, rappresenta un passaggio cruciale nella pratica applicativa soprattutto quando essa, come accade sovente, contiene anche la richiesta al Pm di adozione di misure cautelari reali.




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