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Detrazione Iva anche in caso di fatture ricevute entro la dichiarazione

  • Cobalt
  • 24 feb
  • Tempo di lettura: 2 min
iva

Il tribunale Ue apre alla possibilità di esercitare il diritto a detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti realizzati in un determinato periodo di imposta, anche se la fattura è ricevuta nel periodo di imposta successivo, ma comunque prima della presentazione della dichiarazione Iva annuale. Con la sentenza dell’11 febbraio scorso, relativa alla causa T-689/24, il Tribunale Ue conferma di fatto quanto il nostro legislatore ha inserito nell’articolo 7 della Legge delega n. 111/2023, nella parte in cui ha previsto che è necessario rivedere la disciplina della detrazione. L’obiettivo è quello di prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. I giudici unionali, nel ribadire che il diritto a detrazione è subordinato al rispetto di requisiti o condizioni tanto sostanziali quanto formali, previsti dalla direttiva Iva, sottolinea la distinzione fra queste due condizioni ed evidenzia che i principi fondamentali della neutralità dell’Iva e di proporzionalità esigono che la detrazione dell’imposta pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, anche se i requisiti formali sono stati disattesi dai soggetti passivi. Pertanto, il diritto a detrazione sorge indipendentemente dal possesso della fattura che rappresenta solo una condizione formale, anche se l’esercizio di tale diritto è possibile solo a partire dal momento in cui il soggetto passivo è in possesso della fattura. Il diritto a detrazione, quindi, va esercitato nel corso dello stesso periodo in cui tale diritto è sorto, ossia nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e il soggetto passivo deve disporre delle fatture nel momento in cui esercita tale diritto. Pertanto, secondo il Tribunale Ue, negare la possibilità al soggetto passivo di poter detrarre l’Iva assolta a monte sulle operazioni effettuale nel corso del periodo durante il quale il diritto è sorto, quando le corrispondenti fatture sono disponibili al momento di presentazione della dichiarazione per detto periodo, comporterebbe una violazione del principio di neutralità, di proporzionalità e di effettività dell’Iva. Ciò in quanto al momento di presentazione della dichiarazione Iva risultano soddisfatte sia le condizioni formali e che le condizioni sostanziali per esercitare il diritto a detrazione, in quanto la fattura è ricevuta prima della presentazione della dichiarazione stessa.

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