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“Bonus colonnine domestiche” per il 2024: Ambito soggettivo ed oggettivo e ammontare del contributo


auto elettrica

Con riferimento al contributo riconosciuto alle persone fisiche e ai condomìni per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica, con decreto direttoriale del MIMIT del 12 giugno 2024 sono state delineate le disposizioni procedurali per il riconoscimento di tale bonus

COMMENTO


L’articolo 1, comma 1, del DPCM del 4 agosto 2022, modificando l’articolo 2, comma 1, del

DPCM del 6 aprile 2022, con l’inserimento, al suo interno, della lettera f-bis), ha disposto il

riconoscimento di un contributo per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la

ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici per le spese

sostenute nel 2022. L’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 198 del 2022, ha esteso la

misura appena citata contenuta nella lettera f), del comma 1, dell’articolo 2, del DPCM del 6

aprile 2022 anche alle annualità 2023 e 2024. Mentre con decreto direttoriale del Ministero

delle imprese del made in Italy (MIMIT) del 7 febbraio 2024 è stata disposta l’apertura dello

sportello “bonus colonnine domestiche” per le installazioni effettuate nel 2023, con il decreto direttoriale sempre del MIMIT del 12 giugno 2024 sono state delineate le disposizioni procedurali per il riconoscimento del bonus in commento relativamente alle spese sostenute nel 2024. Con l’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 60 del 2024, viene previsto che per l’anno 2024 siano ridotte a 20 milioni le risorse destinate ai contributi per l’acquisto di infrastrutture di ricarica ad uso domestico citate.


È bene ricordare che dal punto di vista soggettivo il contributo può essere richiesto dagli

utenti domestici, intendendo per tali le persone fisiche che


- risultano essere residenti in Italia e che, contestualmente,


- risultano essere condomìni, rappresentati dall’amministratore di condominio ovvero, in

caso di condomìni minimi, dal condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli

articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.


Il contributo riguarda l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli

alimentati ad energia elettrica mentre le spese ammissibili sono quelle sostenute dal 1°

gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa

posa in opera, che è da effettuarsi a «regola d’arte», come stabilito dall’articolo 4 del decreto direttoriale del 12 giugno 2024.


Queste spese possono comprendere:


- l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese, ove necessario,

quelle indicate nella tabella che segue;


- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi;


- i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of

delivery).


Mentre le spese agevolabili devono essere sostenute con pagamenti tracciabili, non sono in

ogni caso ammesse al contributo, a titolo esemplificativo:


- le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;


- le spese per consulenze, ad eccezione di quelle di cui si è detto sopra e che rientrano nel

contributo;


- le spese relative a terreni e immobili;


- le spese relative all’acquisto di servizi diversi da quelli agevolati e di cui si è detto sopra,

anche se funzionali all’installazione;


- le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

Spese ammissibili al contributo in commento, ove

necessarie:

  • spese per l'installazione delle colonnine

  • spese per gli impianti elettrici

  • spese per le opere edili strettamente necessarie

  • spese per gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio

Come dispone l’articolo 5, del decreto direttoriale in commento, per poter accedere al

contributo, le infrastrutture di ricarica, che devono essere ad esclusivo uso privato e non

accessibili al pubblico ovvero, se collocate sulle parti comuni degli edifici condominiali,

devono essere destinate all’utilizzo collettivo da parte dei condomini e non accessibili al

pubblico, devono essere anche:


- acquistate e installate;


- nuove di fabbrica;


- di potenza standard;


- collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;


- realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.


Per quanto riguarda l’ammontare del contributo concedibile, che non è cumulabile con altre

agevolazioni di carattere nazionale, regionale o dell’Unione europea, con riferimento alle

medesime spese, esso, nel limite delle risorse finanziarie disponibili pari ad euro 20 milioni

per l’anno 2024, è pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa della infrastruttura di

ricarica,


- nel limite massimo di euro 1.500 per ogni persona fisica richiedente, ovvero


- nel limite massimo di euro 8.000, qualora si tratti di posa sulle parti comuni degli edifici

condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.


Fonte: 24 Fisco / Il Sole 24 ORE

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