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Piccolo imprenditore sovraindebitato, cartelle a opposizione immediata

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Piccolo imprenditore sovraindebitato

Il piccolo imprenditore sovraindebitato può impugnare immediatamente il ruolo e le cartelle di pagamento che sostiene essergli state notificate al di fuori dei tempi e modi consentiti. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 160 depositata ieri, con la quale sono state giudicate infondate le questioni sollevate dal giudice di pace di Milano: determinante la considerazione per la quale il punto rientra nell’ambito delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa a favore dell’imprenditore minore già al momento dell’instraurazione della fase stragiudiziale davanti all’organismo di composizione della crisi. Queste procedure, che consistono nel concordato minore e nella liquidazione controllata del sovraindebitato, prevedono, infatti, una fase preparatoria, di natura stragiudiziale, che si attiva prima di depositare la domanda davanti al giudice competente. Così, il contribuente «senza doversi esporre ai paventati rischi di presentazione di una domanda giudiziale “al buio”, è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma non essergli stata validamente notificata rappresentando al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale (che riveste anche una funzione consultiva per il debitore) dinanzi all’Occ e contestualmente dando prova della sua legittimazione all’impugnazione allegando la condizione di sovraindebitamento e l’incidenza pregiudizievole che avrebbe il “peso” del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare». La Corte sottolinea poi che, sul piano sistematico, anche per le altre situazioni che autorizzano l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento (articolo 12, comma 4 bis, del Dpr n. 602 del 1973), il legislatore ha utilizzato formule particolarmente ampie, come: «per la perdita di un beneficio» nei rapporti con la pubblica amministrazione; «in relazione» a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; «nell’ambito» della cessione dell’azienda. «Ciò a ragione- conclude la sentenza, negando il pregiudizio a carico del contribuente -, perché le diverse ipotesi espressamente contemplate sono caratterizzate da contesti e situazioni diverse: quel che rileva, piuttosto, è la prova dell’effettivo pregiudizio, il cui onere, in relazione alle diverse ipotesi contemplate, spetta al contribuente e la cui valutazione è rimessa al giudice dell’impugnazione».

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