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Adempimento collaborativo e ravvedimento guidato: Schema e atto di ricalcolo

ABSTRACT

Con il decreto ministeriale 126/2024 viene individuata la procedura affinché i contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni di carattere tributario, possano sanare la violazione commessa tramite l’istituto del ravvedimento operoso

Adempimento collaborativo

COMMENTO

Visto che, come già detto, l’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del Dlgs 128/2015, stabilisce che con apposito regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze devono essere disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi, prevedendo anche un contraddittorio preventivo e le modalità semplificate e termini ridotti per la definizione del procedimento, con il decreto ministeriale 126 del 31 luglio 2024, viene disposto che i contribuenti che sono ammessi all’adempimento collaborativo

  • che ravvisano omissioni o irregolarità che vengono commesse nell’applicazione delle disposizioni di carattere tributario rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, o

  • che intendano regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’agenzia delle Entrate, possono sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura che viene definita da decreto ministeriale stesso, che è consentita solo per i periodi di applicazione del regime dell’adempimento collaborativo.


I predetti contribuenti ammessi all’adempimento collaborativo, qualora dovessero rilevare una violazione devono presentare al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, entro nove mesi prima della decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata in carta libera che deve contenere «tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata».


La comunicazione, che va consegnata all’Ufficio competente mediante

  • consegna a mano,

  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero

  • per via telematica attraverso l’impiego della Pec, deve essere sottoscritta con firma autografa ovvero con firma digitale, nei casi in cui il documento sia trasmesso a mezzo Pec, o, ancora, con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del Dpr 445/2000 ossia sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


Mentre per la riduzione delle sanzioni con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, viene tenuto conto della data di presentazione della comunicazione di cui si è detto sopra, l’Ufficio competente entro novanta giorni dal ricevimento della stessa deve notificare al contribuente uno «schema di ricalcolo» che contiene:

  • l’ammontare delle maggiori imposte dovute,

  • l’ammontare delle sanzioni dovute e

  • l’ammontare degli interessi dovuti, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire eventuali osservazioni.


Entro sessanta giorni dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte del contribuente, che può comunque anticipare la chiusura della procedura tramite pagamento immediato delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi indicati dall’Ufficio nel predetto schema di ricalcolo, l’Ufficio, dopo aver valutato tali osservazioni, deve notificare un ulteriore «atto di ricalcolo» che deve contenere sempre l’indicazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e degli interessi collegati alla violazione comunicata nonché la data, che non può essere inferiore a quindici giorni, entro cui deve essere effettuato il versamento.


Per il calcolo della misura delle sanzioni viene disposto che all’atto del ricalcolo essa deve essere determinata applicando le riduzioni previste dal già citato articolo 13 del Dlgs 472/1997, facendo riferimento, come sanzione base su cui applicare la riduzione e ricorrendone le condizioni, alla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta alla metà come previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 128/2015.

Articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 128/2015

Quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi, le sanzioni amministrative sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell'accertamento

La procedura si conclude

  • con il versamento degli importi dovuti in base all’«atto di ricalcolo» ovvero

  • con il versamento degli importi dovuti in base allo «schema di ricalcolo», nonché, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.


Viene, infine, disposto che il pagamento del dovuto «non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento sui periodi d’imposta oggetto della comunicazione» e che l’Agenzia delle entrate non deve reiterare i controlli già effettuati nell’ambito della procedura in commento, a meno che:

  • non emergano mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata ovvero

  • non venga ravvisato che le circostanze di fatto o di diritto rappresentate dal contribuente erano non veritiere o non complete.


SI RICORDA CHE

  • I contribuenti aderenti all’adempimento collaborativo possono sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura che è definita dal decreto ministeriale del 31 luglio 2024

  • Per la riduzione delle sanzioni con l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso viene tenuto conto della data di presentazione della prescritta comunicazione


SCHEMI E TABELLE

Adempimento collaborativo e ravvedimento guidato – I punti salienti

La normativa

L’adempimento collaborativo è disciplinato dal Dlgs 128/2015 che è stato modificato dapprima dal Dlgs 221/2023 (si vedano Circolari 24 Fisco del 22 e 23 gennaio 2024) e successivamente dal Dlgs 108/2024 (si vedano Circolari 24 Fisco del 5 e 6 settembre 2024)

Il decreto ministeriale

Visto che l’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del citato Dlgs 472/1997 prevede che con apposito regolamento debbano essere disciplinate le procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione alle «indicazioni dell'Agenzia delle entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi», prevedendo, altresì, un contraddittorio preventivo nonché delle modalità semplificate e dei termini ridotti per la definizione del procedimento, attraverso il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 126 del 31 luglio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 212 del 10 settembre 2024, è stato approvato il regolamento che disciplina la procedura per il ravvedimento guidato nell’ambito, appunto, dell’adempimento collaborativo

Il ravvedimento

Dispone il decreto ministeriale che i contribuenti che sono ammessi all’adempimento collaborativo

  • che ravvisano omissioni o irregolarità che vengono commesse nell’applicazione delle disposizioni di carattere tributario rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, o

  • che intendano regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’agenzia delle Entrate, possono sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura che viene definita da decreto ministeriale stesso

La comunicazione

I contribuenti ammessi all’adempimento collaborativo, qualora dovessero rilevare una violazione devono presentare al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate, entro nove mesi prima della decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata in carte libera che deve contenere «tutti gli elementi informativi idonei a consentire all’Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata»

Fonte: Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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