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Start-up innovative: la detrazione incapiente si trasforma in credito d’imposta


Start-up innovative

La norma


ABSTRACT

La legge n. 162 del 28 ottobre 2024, vigente dal 22 novembre 2024, contiene, fra le altre, disposizioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle start-up innovative


COMMENTO

La legge n. 162 del 28 ottobre 2024, vigente dal 22 novembre 2024, contiene anche disposizioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012.


L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che per «start-up innovativa» si deve intendere la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o le cui quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che possiede i requisiti riportati nella tabella che segue.

I requisiti della start-up innovativa:

è costituita da non più di sessanta mesi

 

è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del DPR n. 917 del 1986, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia

 

a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro

 

non distribuisce, e non ha distribuito, utili

 

ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

 

possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

  1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

  2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004;

  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per quanto riguarda il requisito che prevede che le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, specifica la norma che dal computo delle spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili e che ai fini della normativa in commento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:

  • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan,

  • le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati,

  • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci e amministratori,

  • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.


Tali spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.


Le agevolazioni fiscali


ABSTRACT

Dal punto di vista fiscale gli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 contengono norme agevolative per i soggetti che investono in start-up innovative e si impegnano a detenere l’investimento per il periodo minimo stabilito


COMMENTO

Dal punto di vista fiscale, l’articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 regola gli incentivi che vengono riconosciuti ai soggetti che investono nelle start-up innovative, a condizione che l’investimento sia effettuato tramite conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle stesse start-up innovative.


Se l’investitore è una persona fisica viene riconosciuta una detrazione pari al 30 per cento (percentuale così elevata, rispetto al precedente 19 per cento, a partire dal 2017) della somma che viene direttamente investita nel capitale sociale di una o più start-up innovativa ovvero che viene investita nel capitale sociale di una o più start-up innovativa per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICS) che investono prevalentemente in start-up innovative. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1 milione (importo così aumentato, rispetto al precedente di euro 500.000, a decorrere dal 2017) e deve essere mantenuto per almeno tre anni (c.d. holding period), pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’importo detratto, aumentato degli interessi, nel caso in cui vi sia l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento.


Mentre il comma 2, dell’articolo 29, del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che l’ammontare, in tutto o in pare, non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere detratto dall’IRPEF nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, l’articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto dall’articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilisce che, a decorrere dal 19 maggio 2020, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29 e di cui si è appena detto sopra, le persone fisiche, nel rispetto del regolamento sugli aiuti de minimis, possono detrarre dall’IRPEF un importo pari al 50 per cento della somma che investono direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ovvero per il tramite di OICS che investano prevalentemente in start-up innovative.


In questo caso l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000, con una detrazione massima, quindi, di euro 50.000, e deve sempre essere mantenuto per almeno tre anni (c.d. holding period), pena, in caso di eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.


I commi 4 e 5 del medesimo articolo 29 stabiliscono che ai soggetti passivi IRES, diversi da imprese che siano considerate start-up innovative, che investono direttamente nel capitale sociale di una o più start-up innovative ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICS) o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative, spetta una deduzione dal reddito pari al 30 per cento (percentuale così elevata, rispetto al precedente 20 per cento, a partire dal 2017) della somma investita. In questo caso l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 1.800.000 e l’investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni (c.d. holding period), pena la decadenza dal beneficio con il recupero a tassazione dell’importo dedotto, maggiorato degli interessi, nel caso di cessione, anche parziale, delle partecipazioni. Se la deduzione risulta essere di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.


Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice che investono in PMI innovative, l'importo per il quale spetta la detrazione di cui sopra deve essere determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.


Venendo, dunque, alla legge n. 162 del 28 ottobre 2024, l’articolo 2 stabilisce che per gli investimenti effettuati in start-up innovative per i quali viene riconosciuta una detrazione dall’IRPEF ai sensi del citato articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 (c.d. detrazione IRPEF in regime de minimis), qualora la detrazione risulti essere di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza viene riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o

  • in compensazione.


Tale credito d'imposta può essere utilizzato nel periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.


Start-up innovative gli incentivi fiscali


Per le persone fisiche

Detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30 per cento dell’ammontare investito in start-up innovative fino ad un massimo di 1 milione di euro in alternativa detrazione, in regime de minimis, dall’imposta lorda IRPEF di un importo pari al 50 per cento dell’ammontare investito in start-up innovative fino ad un massimo di euro 100.000

Per le persone giuridiche

Deduzione dall’imponibile IRES pari al 30 per cento dell’ammontare investito in start-up innovative, fino ad un massimo di euro 1.800.000

Holding period

L’incentivo è condizionato dal mantenimento della partecipazione nella start-up innovativa per un minimo di tre anni

Si ricorda, infine, che le start-up innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore della Camere di commercio, e che tali società:

  • sono esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a euro 50.000;

  • sono escluse dalla disciplina delle società di comodo.


SI RICORDA CHE 

  • Per essere considerata start-up innovativa la società deve possedere i requisiti stabiliti dalla legge

  • Per chi investe in start-up innovative sono previsti dei benefici fiscali


SCHEMI E TABELLE

Start-up innovative: la detrazione incapiente si trasforma in credito d’imposta – I punti salienti

La normativa

La legge n. 162 del 28 ottobre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024, vigente dal 22 novembre 2024, contiene anche disposizioni finalizzate alla promozione e allo sviluppo delle start-up innovative, di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012

La start-up innovativa

L’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012 dispone che per «start-up innovativa» si deve intendere la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o le cui quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che possiede i requisiti previsti dalla legge

Le agevolazioni fiscali

Dal punto di vista fiscale, gli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 regolano gli incentivi che vengono riconosciuti ai soggetti che investono nelle start-up innovative

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore


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