Il decreto legislativo delegato n. 87 apporta modifiche, in tema di sanzioni penali tributarie, anche in tema di cause di non punibilità, di circostanze di reato ed in tema di principio di specialità
COMMENTO
Articolo 1, comma 1, lettera f) – modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del
2000 in tema di sanzioni tributarie penali
L’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 87 in commento oltre a sostituire la
rubrica dell’articolo 13 da «Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario» a «Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario» aggiunge all’articolo i commi 3-bis e 3-ter.
Ricordando che l’articolo in commento prevede alcune cause di non punibilità di taluni reati
nel caso in cui i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, siano stati
estinti tramite integrale pagamento degli importi dovuti ed eventualmente con la presentazione della dichiarazione omessa, il nuovo comma 3-bis prevede una ulteriore causa
di non punibilità dei delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, e di cui
all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, e di omesso versamento di IVA, di cui
all’articolo 10-ter sempre del decreto legislativo n. 74 del 2000, qualora il fatto dipenda da
cause non sono imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle
ritenute o all’incasso dell’IVA.
Ai fini del riconoscimento di tale causa di non punibilità, la norma stabilisce che il giudice
tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta:
- alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o
- al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e
- della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 13 dispone, invece, che ai fini della non punibilità per
particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in
modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
- l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della
punibilità;
- il pagamento del debito secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria, salvo non costituisca autonoma causa di non punibilità in base a quanto disposto dallo stesso articolo 13, comma 1;
- l’entità del debito residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- lo stato di crisi del debitore, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 14 del 2019
Articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000
Vecchia norma |
|
Nuova norma |
a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria; c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 |
Articolo 1, comma 1, lettera g) – modifiche all’articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del
2000 in tema di sanzioni tributarie penali
L’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 87 in commento interviene
sull’articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, rubricato «Circostanze del reato»,
sostituendo il comma 1 con il nuovo comma 1 e il comma 1-bis e modificando il comma 2.
Mentre il comma 1 prima delle modifiche in commento prevedeva, fuori dai casi di non
punibilità,
- la riduzione a metà delle pene per i delitti del decreto legislativo n. 74 e
- la non applicazione delle pene accessorie di cui all’articolo 12 sempre del decreto legislativo n. 74 , nel caso in cui prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, fossero stati estinti tramite integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, la nuova norma mantenendo la riduzione a metà delle pene e la non applicazione di quelle accessorie, collega tali benefici all’estinzione del debito.
Viene anche previsto, però, nel secondo nuovo periodo del comma 1, che quando prima della chiusura del dibattimento, e non più, quindi, prima della dichiarazione di apertura come previsto in precedenza, il debito sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne deve dare comunicazione al giudice «che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale».
Il nuovo comma 1-bis stabilisce, invece, la sospensione del processo a partire dalla ricezione
della comunicazione prevista dall’ultimo periodo del comma 1 e di cui si è appena detto sopra. Tale sospensione è revocata decorso un anno, a meno che l’Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo ultimo caso la sospensione è prorogata di tre mesi, prorogabili dal giudice fino ad un massimo di ulteriori tre mesi.
Mentre durante la sospensione del processo è sospesa anche la prescrizione, qualora
l’Agenzia delle entrate attesti l’integrale pagamento delle somme dovute o comunichi al
decadenza dal beneficio della rateizzazione, la sospensione è revocata.
La modifica al comma 2 sempre dell’articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 è di
coordinamento e prevede che l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura civile, così detto “patteggiamento”, può essere richiesta dalle parti, prima
dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo quando il debito tributario, comprese le
sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento
operoso, fatte salve le cause di non punibilità previste dall’articolo 13, commi 1 e 2 sempre del decreto legislativo n. 74 del 2000.
Articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000
Vecchia norma |
|
Nuova norma |
|
Articolo 1, comma 1, lettera h) – modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del
2000 in tema di sanzioni tributarie penali
L’articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 87 in commento interviene
sull’articolo 19, del decreto legislativo n. 74 del 2000, rubricato «Principio di specialità»,
modificando il comma 2.
Mentre il primo comma dell’articolo 19 stabilisce che «Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale», il secondo comma dispone che permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti che sono indicati nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997, ossia del dipendente o del rappresentante legale o negoziale di una persona fisica ovvero del dipendente o del rappresentante o dell’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato.
Con la modifica a tale comma 2 viene stabilito che resta ferma la responsabilità
amministrativa degli enti e società di cui all’articolo 21, comma 2-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, comma introdotto anch’esso dal decreto legislativo n. 83 del 2024 qui in
commento.
Il citato comma 2-bis stabilisce che in caso di sanzione amministrativa pecuniaria riferita a un
ente o società che sia passibile di responsabilità amministrativa da reati ai sensi dell’articolo
25-quinquies del decreto legislativo n. 231 del 2001, si applica il comma 2 del citato articolo 21 che esclude l’esecuzione delle sanzioni amministrative per violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato salva la definizione del procedimento con archiviazione, sentenza
irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale
del fatto (si veda infra le modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000).
Articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000
Vecchia norma |
|
Nuova norma |
|
SI RICORDA CHE
Vengono definiti i crediti inesistenti e non spettanti
Viene consentita l’acquisizione nel processo penale ai fini della prova dei fatti, delle sentenze definitive rese nel giudizio tributario e degli atti di definitivo accertamento in sede amministrativa
SCHEMI E TABELLE
Riforma fiscale: la revisione del sistema sanzionatorio tributario – prima parte – I punti salienti
La normativa | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è arrivato il decreto legislativo delegato derivante dalla legge delega n. 111 del 2023, decreto n. 87 del 14 giugno 2024 in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario, in vigore dal 29 giugno 2024, ma tenendo conto che alcune disposizioni si rendono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 |
I crediti inesistenti | I crediti inesistenti vengono definiti come:
|
I crediti non spettanti | I crediti non spettanti vengono definiti come:
|
Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore
Comments