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Regime forfettario: imposta sostitutiva al 5% solo dall’inizio dell’attività

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Regime Forfettario

Il regime forfettario


ABSTRACT

Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 84, della legge n. 190 del 2014, e può essere applicato da tutte le persone fisiche svolgenti attività d’impresa, arti o professioni che rispettano le condizioni stabilite dalla norma


COMMENTO

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 84, disciplina il così detto regime forfettario, che risulta essere un regime di favore attraverso il quale i soggetti individuati dalla norma possono determinare il reddito forfettariamente assoggettandolo, poi, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali di particolare favore nella misura del 15 per cento. Visto che per i contribuenti che soddisfano ulteriori condizioni poste dalla norma e sono in fase di inizio dell’attività l’imposta sostitutiva viene fissata al 5 per cento per un periodo di cinque anni, con risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni che devono essere presenti al fine di poter applicare detta imposta sostitutiva di particolare favore.


E’ bene innanzitutto ricordare, prima di analizzare la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, che al regime forfettario possono accedere i soggetti persone fisiche che nel periodo d’imposta precedente:

  • hanno realizzato ricavi o compensi non superiori ad euro 85.000, limite così fissato, rispetto al precedente di euro 65.000, dalla legge n. 197 del 2022 a partire dal 2023;

  • hanno sostenuto spese di ammontare complessivamente inferiore ad euro 20.000 lordi relativi a compensi per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro sostenute per il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro.


Per le persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa o di arte o professione, se su base annua ritengono di poter rispettare il limite di ricavi o compensi di euro 85.000 appena sopra indicato, il regime naturale è quello forfettario con la possibilità, naturalmente, di poter applicare il regime semplificato se non addirittura quello ordinario. Visto che chi inizia un’attività è tenuto a indicare il volume d’affari che presume di realizzare nello stesso periodo d’imposta iniziale, rapportandolo ad anno, è bene fare attenzione all’importo che si va ad inserire nel modello di apertura della partita IVA. Se, infatti, l’apertura della partita IVA avvenisse il 1° luglio e fosse indicato un volume di affari presunto di euro 60.000, ciò starebbe a significare un volume d’affari annuo di euro 120.000.


Qualora, quindi, il volume d’affari previsto dal soggetto, persona fisica, che inizia una attività fosse superiore al limite di euro 85.000, il soggetto potrà comunque accedere, in tale fase iniziale, al regime forfettario ma poi, ove tale limite fosse effettivamente superato nel corso del primo periodo d’imposta, decadrebbe dal regime nell’anno successivo ovvero già dall’anno in corso in caso di superamento della soglia di euro 100.000. In questo ultimo caso, tenuto conto che chi aderisce al regime forfettario non è soggetto ad IVA, tale imposta è dovuta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.


È infine il caso di segnalare in questa sede che l’articolo 1, comma 57, della già citata legge n. 190 del 2014, individua tutta una serie di cause di esclusione dal regime forfettario ovvero che comportano la decadenza dallo stesso qualora si manifestino una volta che il soggetto ha già aderito al regime speciale, e che si riportano nella tabella che segue.

Sono escluse dal regime forfettario (nella versione normativamente vigente fino al 31.12.2024 ):

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito

  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto

  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR n. 633 del 1972, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993

  • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del DPR n. 917 del 1986, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

  • i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917 del 1997, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato

L’imposta sostitutiva al 5 per cento


ABSTRACT

Attraverso la risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate fornisce un importante chiarimento sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta al 5 per cento in presenza di un’attività già iniziata nell’anno precedente ma non in regime forfettario


COMMENTO

Sul fronte della determinazione del reddito, i soggetti che adottano il regime forfettario devono applicare dei coefficienti di redditività, che variano a seconda dell’attività esercitata e che si riportano nella tabella che segue, ai ricavi o ai compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ne consegue che i costi sostenuti per l’attività non hanno alcuna rilevanza. La tassazione avviene, poi, applicando al reddito tassabile determinato attraverso i predetti coefficienti l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 15 per cento. Si fa altresì presente che nel caso di imprese familiari l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.


Coefficienti di redditività per i soggetti che aderiscono al regime forfettario

Gruppo settore

Valore soglia ricavi/compensi

Coefficiente di redditività

Industrie alimentari e delle bevande

Euro 85.000

40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

Euro 85.000

40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

Euro 85.000

40%

Commercio ambulante di altri prodotti

Euro 85.000

54%

Costruzioni e attività immobiliari

Euro 85.000

86%

Intermediari del commercio

Euro 85.000

62%

Attività dei servizi di alloggio e ristorazione

Euro 85.000

40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

Euro 85.000

78%

Altre attività economiche

Euro 85.000

67%

L’articolo 1, comma 65, della legge n. 190 del 2014, al fine di favorire l’avvio di nuove attività prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5 per cento, anziché del 15 per cento, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi per i soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite attualmente fissato dall’articolo 1, comma 54, della stessa legge n. 190 del 2014, in euro 85.000 di ricavi o compensi e di cui si è detto sopra.


Proprio sul tema dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5 per cento, l’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 226 del 2024, va ad analizzare il caso di un soggetto, persona fisica, che a maggio dell’anno N ha avviato un’attività di lavoro autonomo adottando la contabilità semplificata in quanto ricorreva per il medesimo anno 2024 una causa di esclusione che impediva di adottare fin dal primo anno di attività il regime forfettario.


La richiesta dell’interpellante è, quindi, finalizzata a capire se dall’anno successivo, N+1, a partire dal quale il contribuente intende adottare il regime forfettario essendo venuta meno la causa di esclusione, può applicare al reddito determinato forfettariamente l’imposta sostitutiva del 5 per cento, per l’anno N+1 e per i successivi quattro, ritenendo di rispettare tutte le condizioni poste dalla norma e di cui si è detto poco sopra.


L’Agenzia delle entrate facendo notare che, in base alla formulazione del citato comma 65 dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, l’applicazione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in forma ridotta del 5 per cento «è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva)», arriva ad affermare che in conseguenza a ciò, un soggetto che inizia una nuova attività in un regime diverso da quello forfettario, anche in assenza di cause di esclusione per l’accesso al regime stesso, e solo in un secondo momento accede al regime forfettario, entra in tale regime continuando a svolgere la medesima attività svolta nel regime ordinario. Alla luce di ciò, non essendoci la “novità” dell’attività, la stessa Agenzia non ritiene possibile beneficiare dell’aliquota agevolata al 5 per cento.


SI RICORDA CHE

  • Il regime forfettario è un regime agevolato che vede la determinazione del reddito in base all’applicazione di coefficienti di redditività ai ricavi o compensi

  • Il reddito va tassato con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, nella misura del 15 per cento, ridotta al 5 per cento in presenza di determinate condizioni


SCHEMI E TABELLE

Regime forfettario: imposta sostitutiva al 5% solo dall’inizio dell’attività – i punti salienti

La normativa

La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 84, disciplina il così detto regime forfettario, che risulta essere un regime di favore attraverso il quale i soggetti individuati dalla norma possono determinare il reddito forfettariamente assoggettandolo, poi, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali di particolare favore nella misura del 15 per cento

La risposta ad interpello

Visto che per i contribuenti che soddisfano ulteriori condizioni poste dalla norma e sono in fase di inizio dell’attività l’imposta sostitutiva viene fissata al 5 per cento per un periodo di cinque anni, con risposta ad interpello n. 226 del 22 novembre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle condizioni che devono essere presenti al fine di poter applicare detta imposta sostitutiva di particolare favore

I requisiti di accesso

al regime forfettario possono accedere i soggetti persone fisiche che nel periodo d’imposta precedente:

  • hanno realizzato ricavi o compensi non superiori ad euro 85.000, limite così fissato, rispetto al precedente di euro 65.000, dalla legge n. 197 del 2022 a partire dal 2023;

  • hanno sostenuto spese di ammontare complessivamente inferiore ad euro 20.000 lordi relativi a compensi per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro sostenute per il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro

Il caso analizzato

Proprio sul tema dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura ridotta del 5 per cento, l’Agenzia delle entrate, con la risposa ad interpello n. 226 del 2024, va ad analizzare il caso di un soggetto, persona fisica, che a maggio dell’anno N ha avviato un’attività di lavoro autonomo adottando la contabilità semplificata in quanto ricorreva per il medesimo anno 2024 una causa di esclusione che impediva di adottare fin dal primo anno di attività il regime forfettario

Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore

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