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Regime forfetario: la possibilità di sovrapposizione con il lavoro dipendente

Cobalt

Regime forfetario

Le cause ostative nel regime forfetario


ABSTRACT

I commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014 disciplinano lo speciale regime fiscale denominato “forfetario”, a cui possono accedere le persone fisiche che rispettano i requisiti posti dalla norma e che non rientrano in una delle cause ostative previste


COMMENTO

L’articolo 1, commi da 54 a 89 , della legge n. 190 del 2014, come successivamente modificati e integrati nel corso del tempo, disciplinano lo speciale regime fiscale denominato “forfetario”, al quale possono accedere le persone fisiche che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma e che, contestualmente, non risultano soddisfare una o più delle cause di esclusione individuate dal comma 57, dell’articolo 1, della citata legge n. 190.


Più precisamente, possono accedere al regime forfettario i soggetti che nel periodo d’imposta precedente:

  • non hanno realizzato ricavi o compensi superiori ad euro 85.000, limite così innalzato a

    partire dal 2023 rispetto al precedente che era fissato in euro 65.000, dalla legge di bilancio per il 2023, n. 197 del 2022;

  • hanno sostenuto spese di ammontare complessivamente inferiore ad euro 20.000 lordi relativi a compensi per lavoratori dipendenti e per collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro sostenute per il coniuge, i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro


Per chi inizia l’attività il regime naturale è quello forfettario qualora preveda di rispettare, su

base annua, i limiti sopra indicati e non rientri in una delle cause di esclusione riportate nella

tabella che segue. La legge n. 197 del 2022 ha anche stabilito che il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a euro 100.000. In questo ultimo caso è dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che

comportano il superamento del predetto limite.

Le cause di esclusione dal regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito

  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto

  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR 633 del 1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del DL 331 del 1993

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che

    partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni

  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro

  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, importo elevato ad euro 35.000 per il solo 2025; tuttavia se il rapporto di lavoro è cessato tale soglia è irrilevante

Una delle cause di esclusione dal regime forfetario, elencate nella tabella di cui sopra, è quella che riguarda i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a euro 30.000. Si tratta dei redditi di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 917 del 1986 che disciplinano, rispettivamente, i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati.


Mentre tra i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del DPR n. 917 , vengono anche

ricompresi quelli derivanti da pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, tra

quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’articolo 50 appena citato annovera anche «le

prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238», l’articolo 1, comma 12, della legge di bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, dispone che il limite di euro 30.000 di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superato il quale è preclusa la possibilità di avvalersi del regime forfettario e di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190 del 2014, è elevato, per il solo anno 2025, ad euro 35.000.


Il regime forfetario nei contratti misti


ABSTRACT

La legge n. 203 del 13 dicembre 2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, e che reca disposizioni in materia di lavoro, contiene, tra le altre, una norma che deroga alla causa ostativa di cui alla lettera dbis), del comma 57, dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, per

accedere al regime forfetario


COMMENTO

L’articolo 17 della legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303

del 28 dicembre 2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, contenente disposizioni in materia di lavoro, dispone che la causa ostativa di cui alla già citata lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che, con riferimento al regime forfetario, preclude l’accesso al predetto regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, in favore


  • di datori di lavoro

  • che occupano più di duecentocinquanta dipendenti,


a seguito di contestuale assunzione tramite stipulazione di contratto di lavoro subordinato


  • a tempo parziale e

  • indeterminato,


con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal

contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.


Il numero dei dipendenti, fissato dalla norma in duecentocinquanta, deve essere calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente


  • il contratto di lavoro subordinato e

  • il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale.


I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.


Si evidenzia che le forme lavorative indicate nel citato articolo 409, numero 3, del codice di

procedura civile sono le seguenti:


  • rapporti di agenzia,

  • rapporti di rappresentanza commerciale ed

  • altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera

    continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.


Viene altresì disposto dalla norma qui in commento che in mancanza di iscrizione in albi o

registri professionali la causa ostativa di cui alla citata lettera d-bis), del comma 57,

dell’articolo 1, della legge n. 190 del 2014, non si applica altresì nei confronti delle persone

fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e

condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n.

138 del 2011. SI tratta delle intese che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello

aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale possono realizzare, al fine di:


  • garantire una maggiore occupazione;

  • migliorare la qualità dei contratti di lavoro;

  • favorire l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività.


Viene, infine, stabilito che le disposizioni di cui sopra si applicano esclusivamente a

condizione che il contratto di lavoro autonomo che viene stipulato contestualmente al

contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto

legislativo n. 276 del 2003, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato,

alcuna forma di sovrapposizione riguardo


  • all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché

  • all'orario e alle giornate di lavoro.


Per quanto riguarda gli organi certificatori di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276

del 2003, essi sono quelli indicati nella tabella che segue.

organi certificatori di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003:

  • enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la

    commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale

  • Direzioni provinciali del lavoro e province

  • università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

  • consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

SI RICORDA CHE

  • Tra le cause ostative all’accesso al regime forfetario vi è anche quella di contemporaneo esercizio di contestuale percepimento di redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, importo elevato ad euro 35.000 per il solo 2025

  • La legge sul lavoro, n. 203 del 2024, contiene una deroga alla causa ostativa prevista quando vi è la presenza contestuale di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati


SCHEMI E TABELLE

Regime forfetario: la possibilità di sovrapposizione con il lavoro dipendente – I punti salienti

La normativa di riferimento

L’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come successivamente modificati e integrati nel corso del tempo, disciplinano lo speciale regime fiscale denominato “forfetario”, al quale possono accedere le persone fisiche che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma

Il regime naturale

Per chi inizia l’attività il regime naturale è quello forfettario qualora preveda di rispettare, su base annua, i limiti indicati dalla norma e non rientri in una delle cause di esclusione previste sempre dalla norma di riferimento

La legge sul lavoro

L’articolo 17 della legge n. 203 del 13 dicembre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, contenente disposizioni in materia di lavoro, contiene anche una norma che permette la deroga alla causa ostativa di cui alla lettera d-bis), del comma 57, dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014

Fonte: A cura di Michele Brusaterra - Studio Brusaterra - Pubblicista ed Esperto del Sole 24 Ore

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