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La detrazione Iva è salva se il Fisco non accerta l’assenza di buona fede


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L’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario dell’operazione fraudolenta. Lo ha ribadito la Cgt della Lombardia con la sentenza 428/06/2024 (presidente Venditti, relatore Capuzzi). La vicenda attiene alla contestazione dell’indebita detrazione Iva da parte di una società, basata sulla presunta fittizietà del fornitore. L’ufficio sosteneva che la società contribuente fosse consapevole di partecipare a una frode fiscale, mentre quest’ultima difendeva la propria posizione evidenziando la regolarità del fornitore e la partecipazione dello stesso ad appalti pubblici. In primo grado, l’accertamento veniva annullato; decisione confermata in appello dalla Corte lombarda seguendo la giurisprudenza prevalente (Cassazione 24532/2022, 27566/2018 e 2755/2018) secondo cui è necessario che l’amministrazione provi la consapevolezza del destinatario dell’operazione fraudolenta. In quest’ottica, chiosano i giudici, la Corte di giustizia europea sostiene che la compressione del diritto alla detrazione Iva è una misura eccezionale, applicabile solo per prevenire frodi, e dipende dalla buona fede del cliente, un elemento decisivo per stabilire la responsabilità in frodi fiscali. Il collegio lombardo ha così ribadito, in primis, come la compressione del diritto alla detrazione costituisca una «forzatura del sistema», giustificabile eccezionalmente al solo fine del superiore obbiettivo di reprimere le frodi. Questo principio si basa sul concetto di buona fede soggettiva, dove solo la conoscenza o la possibilità di conoscenza di frodi fiscali da parte di terzi può precludere il diritto alla detrazione. Questo significa che la buona fede del cliente diventa un elemento cruciale per determinare se un soggetto possa essere chiamato a rispondere di condotte evasive o fraudolente di terzi. La pronuncia si inserisce nella scia di un’altra sentenza, di pochi giorni antecedente, la numero 44/15/2024 della stessa Cgt della Lombardia (presidente Steinleitner, relatore De Domenico), nella quale i giudici, oltre a esprimersi negli stessi termini, hanno sottolineato che l’ introduzione del comma 5-bis all’articolo 7 del Dlgs 546/1992 relativo al processo tributario ha rafforzato l’onere probatorio in capo all’amministrazione finanziaria, richiedendo una maggiore dimostrazione delle violazioni contestate e delle circostanze che giustificano la negazione del diritto alla detrazione dell’Iva. A parere di chi scrive, le pronunce citate della Cgt lombarda prendono atto che, grazie all’introduzione di avanzate tecnologie informatiche e scambio di informazioni, l’Agenzia ha ora la capacità di accedere e analizzare grandi quantità di dati in modo molto più efficace e accurato che in passato. Questo permette agli uffici tributari di identificare e provare le violazioni fiscali con un grado di precisione prima irraggiungibile, riducendo notevolmente la necessità di ricorrere a presunzioni generalizzate che, fino a poco tempo fa, ponevano spesso il contribuente in una posizione di svantaggio.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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