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Indennità una tantum per lavoratori dipendenti: Il bonus

Aggiornamento: 6 nov

ABSTRACT

L’articolo 2-bis del decreto-legge 113/2024 introduce per l’anno 2024 una indennità pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono le condizioni previste dalla stessa norma

bonus

COMMENTO

L’articolo 2-bis del decreto-legge 113 del 9 agosto 2024, inserito in fase di conversione nella legge 143 del 7 ottobre 2024 del citato decreto, introduce per l’anno 2024 una indennità a favore dei lavoratori dipendenti per i quali ricorrono le condizioni previste dalla stessa norma. Con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024 l’Agenzia delle entrate ha fornito gli opportuni chiarimenti in merito.


Il citato articolo 2-bis stabilisce che, in attesa del regime fiscale sostitutivo previsto dalla legge delega 111 del 2023, a favore dei lavoratori dipendenti viene erogata, per l’anno 2024, un’indennità di euro 100, rapportata al periodo di lavoro, qualora per gli stessi ricorrano congiuntamente le condizioni riportate nella tabella che segue.

Condizioni che i lavoratori dipendenti devono rispettare per accedere all’indennità:

avere un reddito complessivo non superiore a euro 28.000. Per la determinazione del reddito complessivo viene stabilito che esso comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per le fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia e riportate nella tabella che segue, mentre sono esclusi dal computo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest’ultima unità

 

avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano entrambi (coniuge e figlio) nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del Dpr 917/1986 ossia che siano fiscalmente a carico in quanto il reddito di ognuno di loro non risulta essere superiore a euro 2.840,51 ovvero a euro 4.000 nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni, oppure, in alternativa, avere almeno un figlio che si trova nelle condizioni di cui si è appena detto e sussistano le condizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del Dpr 917/1986 e cioè che sia fiscalmente a carico nei termini appena detti sopra qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio, nato fuori dal matrimonio, e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Al di fuori delle condizioni di cui si è appena detto, qualora il coniuge non sia fiscalmente a carico, non vi è diritto all’indennità in commento, a prescindere, quindi, dal livello dei redditi e quindi anche nel caso in cui il reddito dei due coniugi sia inferiore al citato limite di euro 28.000

 

avere un’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti dal lavoratore e di cui all’articolo 49 del Dpr 917/1986, con esclusione di quelli da pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati e di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), sempre del Dpr 917/1986, che è di importo superiore a quello della detrazione che spetta in relazione ai redditi di lavoro e di cui all’articolo 13, comma 1, del Dpr 917/1986

L’Agenzia delle entrate con la circolare 19/E in commento afferma che «In merito alla nozione di coniuge, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».


Per il riconoscimento del bonus in commento è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024, senza che rilevi la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro stesso, per esempio a tempo determinato o indeterminato, mentre non possono beneficiare dell’indennità i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del Dpr 917/1986.


Qualora esista un rapporto di lavoro dipendente è bene tenere conto che tutti gli introiti percepiti dal lavoratore nonché le somme e i valori corrisposti da parte di soggetti terzi al lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente e che, in base al principio di cassa allargato, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori che vengono corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.


Mentre l’indennità in commento non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente e deve essere rapportata al periodo di lavoro, tenendo conto che il bonus spetta per i giorni che coincidono con quelli che danno diritto alla retribuzione, viene chiarito che nessuna riduzione dell’indennità deve essere effettuata in presenza di «particolari modalità di articolazione dell’orario di lavoro (per esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico)». In presenza, invece, di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus i giorni che sono compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.


Con riferimento alla prima delle condizioni poste dalla norma e cioè avere un reddito complessivo non superiore a euro 28.000, secondo l’Agenzia occorre considerare l’ammontare del così detto «reddito di riferimento». Per la determinazione delle agevolazioni fiscali, incluso il bonus in commento, in tale «reddito di riferimento» va tenuto conto anche:


  • dei redditi assoggettati a cedolare secca,

  • dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per coloro che esercitano attività d’impresa, arti o professioni,

  • della quota di agevolazione Ace,

  • delle somme elargite da clienti ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance) assoggettate a imposta sostitutiva in base a quanto disposto dall’articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 197/2022.


Non solo. L’articolo 2-bis, comma 3, del Dl 113/2024 prevede, inoltre, che rilevi anche la quota esente dei redditi agevolati riportati nella tabella che segue.


Quota di redditi esenti che rilevano ai fini della determinazione del reddito complessivo

Articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010

Norme che riguardano i ricercatori residenti all’estero che rientrano in Italia

Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015

Norme sul regime speciale per i lavoratori impatriati

Articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legge n. 34 del 2019

Norme sul regime speciale per i lavoratori impatriati che vi hanno aderito previo versamento di un’imposta sostitutiva

Articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023

Norme sul nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati

Il reddito complessivo come sopra determinato è assunto al netto del reddito relativo all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.


Per la seconda condizione posta dalla norma e indicata nella tabella di cui sopra, condizione riferita al nucleo familiare, il bonus in commento spetta al lavoratore dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, nel caso in cui, alternativamente:


  • abbia il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, fiscalmente a carico;

  • faccia parte di un nucleo familiare così detto monogenitoriale. Il nucleo familiare monogenitoriale sussiste qualora, alternativamente:

        • l’altro genitore è deceduto;

        • l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio;

       • il figlio è stato adottato da un solo genitore, che è il destinatario del bonus, oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore, destinatario del bonus in commento.


Nei casi di nucleo familiare monogenitoriale, l’Agenzia delle entrate evidenzia che il bonus spetta all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente. In questi casi di presenza di un unico genitore, la situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus.


Nelle ipotesi in cui, invece, il figlio fiscalmente a carico abbia due genitori che lo hanno riconosciuto, il bonus in commento non spetta:

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore in un rapporto affettivo stabile dichiarato all’anagrafe comunale;

  • al lavoratore dipendente che vive con il figlio a carico e convive con l’altro genitore senza alcuna formalizzazione all’anagrafe comunale;

  • al lavoratore dipendente che vive assieme al figlio a carico da solo o con una terza persona, in un rapporto affettivo dichiarato o meno all’anagrafe comunale, ed è separato dall’altro genitore.


Nei casi sopra indicati l’indennità in commento non spetta in quanto il convivente non può essere considerato coniuge fiscalmente a carico e la famiglia non può definirsi monogenitoriale, visto che il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.


Per il terzo requisito previsto dalla norma e indicato nella tabella di cui sopra, il bonus può essere concesso quando l’imposta lorda, che deve essere determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore è di importo superiore alla detrazione che spetta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Dpr 917/1986, senza operare la riduzione di euro 75, rapportato al periodo dell’anno, e di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 216/2023 che disciplina il trattamento integrativo.


Si ricorda che, vista la rimodulazione delle aliquote degli scaglioni Irpef per il 2024, che portano a un risparmio d’imposta di euro 75, per i redditi non superiori a euro 28.000, per la spettanza del trattamento integrativo di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del Dl 3/2020, riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e spettante qualora l'imposta lorda determinata sui redditi individuati dalla norma stessa sia di importo superiore a quello della detrazione spettante di cui all'articolo 13, comma 1, del Dpr 917/1986, tale detrazione va diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno onde evitare che la diminuzione della tassazione comprometta la spettanza del trattamento integrativo stesso. Tale riduzione non è, invece, proposta dalla norma in commento.


Fonte: Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE


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