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Il valore dei titoli di Stato da comunicare all’Anagrafe tributaria


Anagrafe tributaria

L’Anagrafe tributaria


ABSTRACT

Mentre il DPR n. 605 del 1973 contiene anche le disposizioni che riguardano l’Anagrafe tributaria, con provvedimento del 28 ottobre 2024 vengono emanate disposizioni che riguardano ulteriori obblighi di comunicazione da parte degli operatori finanziari


COMMENTO

Il DPR n. 605 del 29 settembre 1973, contiene disposizioni relativa anche all’Anagrafe

tributaria che ha il compito di raccogliere e ordinare su scala nazionale i dati e le notizie che

risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione

finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque

assumere rilevanza ai fini tributari. Mentre l’articolo 7 del citato DPR n. 605 individua i

soggetti che sono obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria tutta una serie di dati che

servono all’Amministrazione finanziaria sia per valutare eventuali controlli da effettuare, sia

poter predisporre la dichiarazione precompilata, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2024, protocollo n. 398752, vengono emanate

disposizioni che riguardano ulteriori obblighi di comunicazione da parte degli operatori

finanziari.


L’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 individua soggetti e dati che periodicamente devono

essere trasmessi all’Anagrafe tributaria, nonché i dati e le notizie che possono assumere

rilevanza dal punto di vista tributario.


Tra i soggetti che sono tenuti alle comunicazioni vi sono:

  • le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che devono comunicare mensilmente dati e notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione dal Registro delle imprese, anche se relative a singole unità locali;

  • gli ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, che devono comunicare le iscrizioni, variazioni e cancellazioni;

  • le aziende, gli istituti, gli enti e le società che devono comunicare i dati e le notizie

    riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie, contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas;

  • le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di

    investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, che sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga questi soggetti qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro;

  • gli amministratori di condominio negli edifici che devono comunicare l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.


Nell’arco del tempo attraverso decreti e provvedimenti sono stati via via individuati ulteriori

soggetti tenuti alla comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria, al fine di implementare le

informazioni a disposizione di quest’ultima e riferite ai contribuenti, come quelli, ad esempio, che riguardano le spese sanitarie.

Principali funzioni dell’Anagrafe Tributaria:

raccolta dei dati, al fine della loro aggregazione e

conservazione, relativi a redditi, proprietà, transazioni

finanziarie e altri elementi fiscali ritenuti rilevanti e che

riguardano i contribuenti

 

supporto agli accertamenti, al fine di fornisce

informazioni necessarie per l’accertamento dei redditi e

delle imposte, facilitando la verifica della conformità

fiscale dei contribuenti

 

supporto nella prevenzione e nel contrasto all’evasione,

identificando anomalie e comportamenti evasivi e contribuendo alla lotta contro l’evasione fiscale in genere

 

supporto nella predisposizione delle dichiarazioni

precompilate, attingendo ai dati trasmessi da soggetti

terzi rispetto al contribuente come, ad esempio, quelli

relativi ad interessi passivi sostenuti nel corso del periodo d’imposta, quelli relativi ad assicurazioni vita ed invalidità e quelli relativi a spese che danno diritto a

detrazioni o deduzioni

La nuova comunicazione


ABSTRACT

Il provvedimento del 28 ottobre 2024 pone in carico agli operatori finanziari l’obbligo di comunicazione anche del valore, rilevato alla fine dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato intestati a persone fisiche


COMMENTO

Visto che l’ultimo comma dell’articolo 7 del DPR n. 605 del 1973 stabilisce che «Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate», con il citato provvedimento del 28 ottobre 2024 viene stabilito che gli operatori finanziari di cui al comma 6 dell’appena citato articolo 7, devono comunicare all’Anagrafe tributaria, assieme ai saldi, ai movimenti e alla giacenza media dei rapporti finanziari, anche il valore, rilevato alla fine dell’anno a cui si riferisce la comunicazione, dei titoli di Stato di cui all’articolo 3 del DPR n. 398 del 2003, intestati a persone fisiche.


E’ bene ricordare che con provvedimento del 25 marzo 2013, come in seguito modificato,

viene disposto che i citati operatori finanziari devono comunicare le informazioni riportate

nella tabella che segue, relative alla tipologia di rapporti contenuti nell’allegato 1 al

provvedimento stesso, attivi nel corso dell’anno di riferimento, e cioè relativi a:

  • conto corrente;

  • conto deposito titoli e/o obbligazioni;

  • conto deposito a risparmio libero/vincolato;

  • rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939;

  • gestione collettiva del risparmio;

  • gestione patrimoniale;

  • certificati di deposito e buoni fruttiferi;

  • portafoglio;

  • conto terzi individuale / globale;

  • dopo incasso;

  • cessione indisponibile;

  • cassette di sicurezza;

  • depositi chiusi;

  • contratti derivati;

  • carte di credito / debito;

  • garanzie;

  • crediti;

  • finanziamenti;

  • fondi pensione;

  • patto compensativo;

  • finanziamento in pool;

  • partecipazione;

  • prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;

  • acquisto e vendita di oro da investimento;

  • operazione Extra-conto;

  • altro rapporto.

Informazioni che gli operatori finanziari devono

comunicare con riferimento ai rapporti sopra elencati,

ove compatibili:

i dati identificativi del rapporto, compreso il codice

univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, e a tutti i cointestatari del rapporto, nel caso di intestazione a più soggetti

 

i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo

contabile alla fine dell'anno precedente e saldo contabile alla fine dell'anno cui è riferita la comunicazione

 

per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il saldo contabile alla fine dell'anno precedente deve essere valorizzato con il saldo alla data di apertura. Per i rapporti chiusi nel corso dell'anno, il saldo alla fine dell'anno deve essere valorizzato con il maggiore tra:

  • il saldo contabile iniziale del giorno in cui è stato effettuato l'ultimo addebito prima della chiusura del rapporto;

  • il saldo contabile risultante al momento della estinzione, inteso quale sommatoria del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze

 

i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto come indicato nella tabella allegato 1, conteggiati su base annua

Tornando al provvedimento del 28 ottobre 2024, i termini di comunicazione dei dati relativi

al valore, rilevato alla dell’anno a cui è riferita la comunicazione, dei titoli di Stato intestati a

persone fisiche, sono quelli fissati al punto 3.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, come

sostituito dal provvedimento del 23 maggio 2022, e cioè entro l’ultimo giorno lavorativo del

mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni tenendo in

considerazione che il sabato è considerato giorno non lavorativo. Con riferimento all’anno

2023, il termine per la comunicazione in commento è fissato al 31 dicembre 2024.


La comunicazione deve essere effettuata con le modalità previste dall’Allegato 1 al

provvedimento del 28 ottobre 2024 e secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2 del

medesimo provvedimento. Per la comunicazione dei dati riferiti all’anno 2023, viene disposto che essa è consentita solo con invio straordinario (aggiornamento o sostituzione).


Gli allegati 1 e 2 al provvedimento del 23 maggio 2022 sono sostituiti con le versioni allegate al provvedimento del 28 ottobre 2024.


SI RICORDA CHE

  • Il DPR n. 605 del 1973 contiene anche le norme che regolano i rapporti con l’Anagrafe tributaria

  • Gli operatori finanziari sono ora obbligati a comunicare anche i titoli di stato intestati a persone fisiche


SCHEMI E TABELLE

Il valore dei titoli di Stato da comunicare all’Anagrafe tributaria – i punti salienti

La normativa

Il DPR n. 605 del 29 settembre 1973, contiene disposizioni relativa anche all’Anagrafe tributaria che ha il compito di raccogliere e ordinare su scala nazionale i dati e le notizie che risultano dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari

Il provvedimento

Mentre l’articolo 7 del citato DPR n. 605 individua i soggetti che sono obbligati a

comunicare all’Anagrafe tributaria tutta una serie di dati che servono all’Amministrazione finanziaria sia per valutare eventuali controlli da effettuare, sia poter predisporre la dichiarazione precompilata, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2024, protocollo n. 398752, vengono emanate disposizioni che riguardano ulteriori obblighi di comunicazione da parte degli operatori finanziari

Il termine di invio

Il provvedimento del 28 ottobre 2024 stabilisce che il termine di comunicazione dei dati

relativi al valore, rilevato alla fine dell’anno a cui è riferita la comunicazione, dei titoli di

Stato intestati a persone fisiche, è entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio

dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni tenendo in considerazione

che il sabato è considerato giorno non lavorativo

Il termine per i dati

relativi al 2023

Con riferimento all’anno 2023, il termine per la comunicazione in commento è fissato al

31 dicembre 2024

Fonte: A cura di Michele Brusaterra, Commercialista & Pubblicista - Esperto del Sole 24 Ore

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