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Bonus formazione 4.0

Molti sono i documenti che contribuiscono a provare il presupposto costitutivo del credito d’imposta formazione 4.0, previsto dal 2018 al 2022 dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 205/2017, in assenza dei quali si rischiano le sanzioni previste per la compensazione di crediti inesistenti (dal 100% al 200% del credito), come accaduto, per il 2020, al contribuente interessato dalla sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte . La pronuncia costituisce un vademecum di cosa non si doveva fare per non perdere l’agevolazione che, tra l’altro, era stata molto apprezzata dalle imprese. Secondo la sentenza di merito, la documentazione prodotta dal contribuente appalesa «numerose incongruenze», tali da renderla totalmente «inidonea» a dimostrare la sussistenza del credito di imposta. In particolare, sono stati contestati: la presenza di un generico «mandato per la fornitura di consulenza relativa alla formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologia previste dal Piano Nazionale Industria Formazione 4.0», che, oltre a non specificare come si sia sviluppata in concreto l’esecuzione di tale consulenza, prevede un compenso, sempre secondo la sentenza, «stranamente commisurato, non alla prestazione eseguita, bensì ad una percentuale (assai consistente) sugli effetti fiscali dell’operazione» (30% del credito di imposta formazione 4.0), cioè, in termini «assolutamente certamente anomali rispetto ad un’ordinaria prassi commerciale»; il fatto che il «Piano formativo e relazione illustrativa delle modalità organizzative e dei contenuti dell’attività di formazione», che è stato prodotto in giudizio, «risulta privo di data» o, meglio, ne riporta una (in alto a sinistra della pagina iniziale) «abbondantemente posteriore» rispetto all’asserita tenuta dei corsi; il contenuto del piano formativo, che risulta «totalmente generico»; l’attestazione dell’attività formativa svolta, che risulta sottoscritta in una data precedente rispetto a quella riportata sul piano formativo e che, a detta della sentenza, si è «limitata alla presa d’atto» della «regolarità formale della documentazione amministrativa e contabile predisposta» dal datore di lavoro; la mancanza nell’attività formativa degli obiettivi di elevata professionalità individuati dalla norma. L’attività, infatti, si è risolta in insegnamenti informatici di base (in ordine ad ordinari applicativi, quali word, excel, access e posta elettronica), per i quali, continua la sentenza, sono disponibili on line corsi totalmente gratuiti e per cui non è certo richiesta una frequenza corsistica così intensa come quella riportata nel piano formativo (quasi il 28% delle ore lavorate è stato impiegato nell’attività formativa); in base al livello basilare dei corsi, la sproporzione della quantità di ore del programma formativo rispetto alle reali esigenze didattiche; l’effettivo svolgimento dei corsi relativi al «Lavoro agile in regime di emergenza», che per il datore di lavoro si sarebbero tenuti a gennaio 2020, quindi, prima degli eventi epidemiologici (iniziati a marzo 2020) l’effettivo svolgimento dei corsi, in quanto il numero complessivo delle ore dei corsi appare del tutto incompatibile con l’ordinaria continuazione dell’attività aziendale, che non risulta essere diminuita in misura significativa; le «gravissime anomalie» nella sottoscrizione dei prospetti delle ore dedicate all’attività formativa, in quanto le firme di entrata e di uscita dei discenti risultano contraffatte; la totale assenza di documentazione relativa alla concreta verifica delle conoscenze dei discenti e del loro effettivo apprendimento. Per tutti i motivi in questione, quindi, per la sentenza 287/2/2024 della Cgt Piemonte, manca il «presupposto costitutivo» del credito d’imposta Formazione 4.0 e si applica la sanzione per la compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% del credito stesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997 (nella versione applicabile pre riforma fiscale).


Fonte: Il Sole 24 Ore

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