ABSTRACT
Per accedere al credito d’imposta gli interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione, il cui modello dovrà essere approvato con apposito provvedimento, nel periodo che va dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025
COMMENTO
Mentre non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo è inferiore ad euro 200.000, stabilisce il decreto che il credito d’imposta, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolati di cui si è detto sopra e nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di euro 100 milioni assumendo, per i beni in leasing, il costo sostenuto dal locatore al netto delle spese di manutenzione, è determinato nella misura massima «consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea», prevedendo poi che:
per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro, i massimali di cui si è appena detto sono aumentati
a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e
b) di 20 punti percentuali per le piccole imprese;
per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole-medie imprese.
Per accedere al credito d’imposta, che può essere riconosciuto nei limiti e alle condizioni
previsti, in particolare, dall’articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, gli interessati
devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione, il cui modello dovrà essere
approvato con apposito provvedimento, nel periodo che va dal 12 dicembre 2024 al 30
gennaio 2025, contenente l’ammontare delle spese sostenute nel citato periodo che va da
dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024. Nel periodo dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025 è anche possibile:
inviare una comunicazione che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, tenendo conto che l’ultima inviata sostituisce tutte quelle precedenti;
presentare una rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Per il riconoscimento del credito d’imposta
l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e
la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa
devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione
legale dei conti e per le imprese non obbligate, per legge, a tale revisione, da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori. Tutti tali soggetti devono rispettare i requisiti dell’indipendenza.
Il credito d’imposta massimo fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la
percentuale che verrà resa nota dall’Agenzia delle entrate, tramite provvedimento da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Con la comunicazione deve essere dichiarata l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammessi all’agevolazione in commento. La registrazione del regime di aiuti al Registro nazionale degli aiuti di Stato è effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il credito d’imposta:
è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che individua la percentuale di credito d’imposta ammesso;
se superiore ad euro 150.000 è utilizzabile in compensazione solo in esito alle ulteriori
verifiche previste per legge e previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
non soggiace ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 sul limite di utilizzo annuale dei crediti d’imposta attualmente fissato in euro 250.000, e ai limiti previsti dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, sui limiti di compensazioni annuali;
deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione, però, che tale cumulo non porti al
superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti
discipline europee di riferimento;
non è cumulabile con l’agevolazione di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, e cioè con gli investimenti “Transizione 5.0”.
Viene poi stabilito che:
se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo
d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta deve essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
a) dismessi,
b) ceduti a terzi,
c) destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero
d) destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all’agevolazione,
il credito d’imposta deve essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni. Per quelli in locazione finanziaria tale disposizione si applica anche se non viene esercitato il riscatto;
le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZLS per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo, pena la decadenza dai benefici goduti;
in caso di accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla norma ovvero di
documentazione presentata con elementi non veritieri o con false dichiarazioni, l’impresa decade dal credito d’imposta.
In presenza di credito d’imposta indebitamente utilizzato, esso è restituito effettuando il
versamento entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’ipotesi decadenziale.
SI RICORDA CHE
Per il riconoscimento del credito d’imposta è necessaria apposita certificazione
rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
La comunicazione va inviata nel periodo che va dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio
2025
SCHEMI E TABELLE
Credito d’imposta “ZLS”: investimenti entro il 15.11.2024 – i punti salienti
La normativa | L'articolo 13, del decreto-legge n. 60 del 2024, prevede la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive che siano ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS) istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017, ma limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 |
Il decreto | Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 26 settembre 2024, sono state stabilite le modalità di accesso al predetto credito d’imposta ZLS |
L’ambito soggettivo | Possono accedere al credito d’imposta in commento tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal regime contabile adottato, che risultino essere già operative e che si insediano nelle ZLS, con riferimento agli investimenti in beni strumentali come successivamente individuati, che siano destinati a strutture produttive che siano ubicate nelle zone assistite delle stesse ZLS |
La comunicazione | Per accedere al credito d’imposta, che può essere riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti, in particolare, dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, gli interessati devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione, il cui modello dovrà essere approvato con apposito provvedimento, nel periodo che va dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, contenente l’ammontare delle spese sostenute nel citato periodo che va da dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 |
Fonte: Circolari 24 Fisco / Il Sole 24 ORE
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