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Fondi rischi e oneri, l’utilizzo dà diritto a diminuire l’imponibile
L’accantonamento volto ad alimentare fondi per rischi e oneri iscritti in bilancio, in applicazione dei principi contenuti nell’Oic 31, non è, di norma, deducibile ai fini delle imposte sul reddito, in base a quanto disposto dall’articolo 107, comma 4, del Tuir. Successivamente, l’utilizzo del fondo generato da accantonamenti non dedotti potrà intervenire in forma «diretta», mediante compensazione delle spese e degli oneri per i quali il fondo era stato originariamente costit
Cobalt
28 aprTempo di lettura: 3 min


Correzione errori contabili, si punta a semplificare
La strada del legislatore della riforma fiscale è, in modo convinto, la semplificazione. Anche perseguendo la derivazione rafforzata...
Cobalt
18 lug 2025Tempo di lettura: 3 min
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